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CALENDARIO VENATORIO REGIONALE ANNATA 2015/2016

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.06.15
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 23 giugno 2015

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 23 giugno 2015, è stata pubblicata la deliberazione di Giunta Regionale n.1169 del 26 maggio 2015, con la quale è stato approvato il calendario venattorio regionale per l'annata 2015/2016.

 

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 20 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatoria è consentito da domenica 4 ottobre 2015 fino a mercoledì 30 dicembre 2015.

 

Per opportuna conoscenza si trascrive l'articolo 11 del Calendario Regionale Venatorio Annata 2015/2016:

 

                             "ART. 11

Tesserino venatorio - Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esericizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;

b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;

c) Attestazione del versamento delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2016. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonchè porre la sigla automobilistica dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta nonché di "Beccaccia".

Per quanto riguarda le ulteriori specie di selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenmco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2016.

Le Province sono tenuite a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 26 marzo 2016 il numero dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n° 60225323, intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari - Tasse di concessione regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale - codice 1102".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, govenative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno prcedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in termpi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 04 ottobre 2015 e fino al 30 dicembre 2015.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitamente alla fauna migratoria a partire dal 04 ottobre 2015 e fino al 30 dicembre 2015.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C."

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