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Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

Art. 3 del Decreto - Legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")

  • Categoria: Tutte le notizie | Anagrafe
  • Data: 23.10.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2012 - Supplemento Ordinario n.194

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 3 del decreto -

legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") relativo al censimento

continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri

civici.


 


                                               "Art. 3





Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici







1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al

di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione

del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle

raccomandazioni

internazionali e dei regolamenti europei.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i

contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e

dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti

dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita' di accesso all'ANSC da

parte dei soggetti autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita' dell'ANSC con le altre banche dati di

rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita'

preparatorie all'introduzione del censimento continuo mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle

attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'articolo 50 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte

alle esigenze connesse alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al

comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e'

prorogato al 31 dicembre 2015.

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica

in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualita'

dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su

proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita

la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il

Governo emana entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del

decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti

principi e criteri

direttivi:

a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e

degli uffici di statistica del SISTAN;

b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con

riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e

rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la

raccolta e lo scambio di dati

amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;



c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di

produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate metodologie

statistiche e delle piu' moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) semplificare e

razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo



a fornire i dati statistici;

e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi

di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;



f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del

segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche, nonche' di

trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di

cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. E' istituita la Commissione per la garanzia

della qualita' dell'informazione statistica avente il compito di:

a) vigilare sull'imparzialita', sulla

completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le

direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;



b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei

dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia

collaborazione, ove richiesta;

c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi

dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322

del 1989;

d) redigere un rapporto annuale, che si

allega alla relazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.

2. La Commissione,

nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale

provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la

Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione e' sentita ai fini della

sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del

Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in

materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti

parte del Sistema

statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che

godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi

delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.



Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri

della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.

Il Presidente e' eletto

dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il

Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 17.



6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio

dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla

Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui

al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».



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Notizie

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Giovedì, 18 Aprile 2024
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AVVISO ALLA CITTADINANZA

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Giovedì, 28 Marzo 2024
L'Amministrazione Comunale, in continuità con i lavori in corso di esecuzione nel Centro Storico, avvierà nei prossimi giorni gli interventi di riqualificazione urbana previsti su via San Demetrio. In conseguenza di tale attività, che avrà inizio il giorno 8 Aprile p.v., sono necessarie alcune modifiche alla viabilità urbana per il periodo di esecuzione degli stessi.
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.03.2024

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Mercoledì, 20 Marzo 2024
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