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Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”.

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 04.01.19
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 31.12.2018 n.165

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 31.12.2018 n.165, è stata pubblicata la Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”.

Si riporta qui di seguito il testo di alcuni articoli di interesse comunale  della suddetta legge regionale:

 

                                                                      Art. 11

                  Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere

1. Al fine di sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione di rifiuti presenti su aree costiere, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

 

 

                                                        Art. 15

                      Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio

1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di controllo preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’autorità competente all’esperimento della procedura di verifica, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997.

2. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1 concorre la Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia.

3. La Regione, ai fini dell’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.

4. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante dell’ente delegato a norma della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), ove individuato.

5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

6. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

7. Per il triennio 2019-2021, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

 

                                                                       Art. 19

                                                        Progetti integrati di paesaggio

1. Per indirizzare e sostenere la rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della Xylella nell’Area interna del sud Salento Capo di Leuca, è promossa la redazione di un Progetto integrato di paesaggio in attuazione dell’articolo 21 del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

2. Nell’ambito del Progetto integrato di paesaggio, la Giunta regionale è autorizzata a individuare nei piccoli proprietari i beneficiari di un contributo pubblico per la sperimentazione di progetti integrati di recupero dei paesaggi spogli e compromessi.

3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con dipartimenti universitari e istituti di ricerca scientifica per la realizzazione del progetto di cui al comma 1.

4. Per i progetti sperimentali previsti al comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.

5. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.

 

                                                                        Art. 24

Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a rischio esclusione sociale

1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di integrazione dei minori in situazione di disagio economico e sociale, riconoscendo il valore della cultura e della pratica teatrale come strumento d’inclusione sociale e nella lotta alla povertà educativa, per il rafforzamento delle competenze chiave europee e per il pieno sviluppo della persona umana. Il predetto stanziamento è assegnato, per il tramite dei comuni, alle compagnie teatrali pugliesi che abbiano ottenuto il riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), specializzate nell’uso di linguaggi artistici dedicati ai ragazzi.

 

                                                                          Art. 35

                             Ulteriori modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”), le parole: “nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m3”, sono sostituite dalle seguenti: “e non residenziali o misti”.

2. All’articolo 5, comma 3 bis., della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come integrato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 59, le parole: “La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora l’area interessata agli interventi di cui all’articolo 4 risulti priva di urbanizzazioni primarie.”.

 

                                                                           Art. 38

                                                  Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella

1. Nell’ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con delibera CIPE per la lotta al batterio Xylella fastidiosa, la Giunta regionale eroga congrui finanziamenti finalizzati, compatibilmente con la declaratoria dell’assegnazione, al reimpianto delle specie arboree di ulivo eradicate a causa del disseccamento provocato dal batterio Xylella fastidiosa o della prescrizione di eradicazione al fine del contenimento delle aree di contagio. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale Puglia 2014-2020.

 

                                                                            Art. 39

Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso

1. La Regione promuove e supporta la vendita di prodotti ittici a chilometro zero concedendo ai comuni 82057 un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e alla installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano. Le installazioni possono essere assegnate attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per cento della spesa prevista nel progetto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, riconoscendo priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, i termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

 

                                                                           Art. 42

                            Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42

1. All’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a) nelle camere delle strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.

3 ter. Previa comunicazione al comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l’anno. La comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i posti tavola che verranno impiegati, nonché l’indicazione di misure compensative per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera c).

3 quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i criteri di cui ai commi 3 bis. e 3 ter., deve essere data comunicazione al comune, in cui ha sede l’impresa, che verificato il fatto e sentita la Regione, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività e comunque per un massimo di anni tre.”

 

                                                                         Art. 48

                           Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

 

                                                          Art. 14 bis

                                Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri

1. Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati o l’utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e permettano l’aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna con controcassa in zinco che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali.

2. Nella realizzazione di loculi stagni o aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all’interno del loculo.”.

 

                                                                Art. 49

Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici pugliesi

1. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio storico, culturale e politico rappresentato da luoghi o beni del territorio pugliese connessi a eventi o accadimenti che hanno segnato, nel corso del Novecento, la storia della Puglia o che hanno avuto rilevanza nazionale o internazionale, nonché dagli archivi storici che ne conservino documentazione, quali elementi di rilevante valore sociale educativo e formativo per la comunità regionale, la Regione concede contributi a enti pubblici o a enti di diritto privato non a scopo di lucro partecipati da enti pubblici, che siano proprietari, titolari o che gestiscano a qualunque titolo i predetti luoghi, beni o archivi, per progetti di conservazione, recupero, valorizzazione e fruizione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021..

 

                                                                      Art. 50

                                      Interventi di promozione e sostegno della Street Art

1. Al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, la Regione promuove e sostiene, con l’assegnazione di specifici contributi, la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di divenire strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 a favore di amministrazioni pubbliche, riconoscendo priorità a interventi di Street Art realizzati da giovani artisti under 40, che siano espressione di percorsi partecipativi con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e che promuovano principi di qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell’opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

 

                                                                  Art. 55

      Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

1. All’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012 n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), come modificato dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 38 e dalla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora gli interventi disciplinati al comma 1 ricadano nei territori di due o più comuni, la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è presentata al comune nel cui territorio l’intervento prevede:

a) nel caso di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di aerogeneratori;

b) nel caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di pannelli;

c) nel caso di impianti idroelettrici, la derivazione d’acqua di maggiore entità;

d) nel caso di impianti geotermoelettrici, il maggior numero di pozzi di estrazione di calore;

e) negli altri casi, la collocazione del gruppo turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica.”.

 

                                                                    Art. 56

Contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi - articolo 8 della legge regionale 4 dicembre, 2006, n. 33. Scorrimento graduatorie

1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità e principi previsti dall’articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti) e sostenere la qualificazione del patrimonio impiantistico-sportivo sull’intero territorio regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 950 mila finalizzata a dare copertura ai progetti ammissibili e non finanziabili nell’ambito dell’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” – pubblicato sul BURP n. 137 del 5 dicembre 2018.

 

                                                                           Art. 62

                                   Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48 

1. L’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018 n. 48 (Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Oggetto

1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell’articolo 1, la Regione eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare una migliore fruibilità e accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione ai soggetti diversamente abili.

2. Tali interventi devono prevedere:

a) parcheggi riservati alle persone diversamente abili;

b) abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla spiaggia;

c) la dotazione delle spiagge di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni, supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;

d) segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;

e) appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.”.

 

                                                                         Art. 70

                               Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42

1. All’articolo 3, della l.r. 42/2013, al comma 1, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “, ivi compresi locali siti all’interno di centri abitati o posti all’interno dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, purché abbiano un rapporto di connessione con l’attività agricola”.

 

                                                                    Art. 75

                                Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. Alla legge regionale 15 novembre 2007 n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 1, le parole: “30 giugno 2017, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;

b) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “30 giugno 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”.

 

                                                                         Art. 80

                                                            Promozione delle Ecofeste

1. Al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni ed eventi ambientalmente sostenibili, denominati Ecofeste, per conseguire gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di incremento della raccolta differenziata, creando occasioni per veicolare la sensibilizzazione e l’informazione ambientale, la Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede contributi per sostenere l’organizzazione di sagre e altre manifestazioni che si svolgono minimizzando gli impatti ambientali generati durante gli eventi ed evitando l’utilizzo di prodotti in plastica.

2. Possono beneficiare del contributo i comuni e gli organizzatori di eventi quali feste, sagre, raduni e altre manifestazioni di tipo ricreativo, culturale, sportivo o di animazione sociale. Sono oggetto di contributo le Ecofeste che presentino almeno i seguenti requisiti:

a) esclusivo utilizzo di stoviglie lavabili riutilizzabili o compostabili e/o biodegradabili e la dispensazione di bevande alla spina;

b) designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione che provveda a organizzare la formazione degli operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti e a coordinarne le attività;

c) attivazione della raccolta differenziata per tutta la durata di svolgimento dell’evento in accordo con il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e relativo monitoraggio;

d) previsione di momenti educativi, di informazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione della produzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.

 

                                                                           Art. 87

               Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)

1. Al fine di sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma 1.

 

                                                                          Art. 93

                                  Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali

1. Al fine di potenziare la lotta al randagismo sono concessi contributi straordinari ai comuni per la realizzazione di campagne di sterilizzazione di cani patronali. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa di euro 100 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

 

                                                                       Art. 101

Incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo

1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) il Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato a decorrere dall’anno 2019. con un importo di euro 1 milione, a valere sul capitolo di spesa 611087, e per gli anni successivi dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati. 3. Il Fondo è destinato:

a) a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente l’applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro-capite per abitante equivalente, come definito dal comma 7, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l’incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;

b) a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente hanno raggiunto obbiettivi di raccolta differenziata maggiori al 65 per cento;

c) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti, che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all’implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;

d) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.

4. Agli incentivi di cui al comma 3 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Ager dell’integrale copertura dei costi del servizio.

5. Con regolamento approvato da Ager, recepito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l’attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

6. L’Ager individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ager provvede all’individuazione del meccanismo di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.

8. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Ager. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente.

 

                                                                       Art. 102

                                                  Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

1. I rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

 

                                                                    Art. 104

               Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2019

1. Per l’anno 2019 l’ammontare del tributo speciale per il trasporto in discarica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi), per i solidi urbani (RSU) e per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, è determinato in euro 17,24 a tonnellata.

2. Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è applicata l’addizionale del 20 per cento, prevista dall’articolo 205, comma 3, del medesimo d.lgs. 152/2006.

 

                                                                     Art. 107

                                     Prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio

1. Al fine di favorire gli interventi di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e di implementare il fondo di rotazione per le anticipazioni concesse ai comuni per l’esecuzione di interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, di cui alla legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 (Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

 

                                                                         Art. 110

                                          Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24

1. Al comma 1, dell’articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), la lettera a), è sostituita dalla seguente: “a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che, per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge, non può essere inferiore a metri quadrati 7;”.

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Notizie

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE URBANISTICA

Avviso pubblico
Giovedì, 18 Aprile 2024
Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale RENDE NOTO che, presso la Segreteria del Comune, è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 novembre 2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione di una rotatoria stradale all’ingresso con il complesso industriale denominato «Ex manifattura» lungo la S.P. 184”; insieme agli elaborati del progetto esecutivo sopra indicato, per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, in libera visione al pubblico nelle ore di ufficio. 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Tutte le notizie
Giovedì, 28 Marzo 2024
L'Amministrazione Comunale, in continuità con i lavori in corso di esecuzione nel Centro Storico, avvierà nei prossimi giorni gli interventi di riqualificazione urbana previsti su via San Demetrio. In conseguenza di tale attività, che avrà inizio il giorno 8 Aprile p.v., sono necessarie alcune modifiche alla viabilità urbana per il periodo di esecuzione degli stessi.
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.03.2024

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.03.2024

Tutte le notizie
Mercoledì, 20 Marzo 2024
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCA il Consiglio Comunale, nella Sala del Consiglio, sita presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone, per le ore 16.30 di lunedì 25 marzo 2024.

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