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Legge Regionale “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 20.06.19
  • Autore: Consiglio regionale della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 18.6.2019, con propria delibera n.284, ha approvato la Legge Regionale “Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Per opportuna conoscenza, si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5, della Legge Regionale in argomento:

 

                                                                   "Art. 1

                                                            Obiettivi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce pienamente il valore sociale ed economico delle libere professioni e garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti da enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

 

                                                                        Art. 2

                                                            Ambito di applicazione

1. La presente legge trova applicazione in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in forma singola o associata, in esecuzione di incarichi conferiti dall’ente, come definito dal successivo articolo 3.

 

  

                                                                     Art. 3

                                                                 Definizioni

1. Per ente deve intendersi qualsivoglia amministrazione pubblica o privata, società o organismo, comunque sottoposto a controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Puglia nei confronti dei propri uffici e la cui attività sia esercitata conformemente alle proprie competenze professionali. La presente legge trova altresì applicazione nei confronti di tutti gli enti vigilati e/o controllati.

2. Le prestazioni professionali che la presente legge intende tutelare, garantendo l’osservanza del principio dell’equo compenso, sono quelle rese dalle categorie professionali disciplinate dagli appositi decreti ministeriali ai quali si rinvia integralmente per la loro attuazione.

 

                                                              Art. 4

                                         Equo compenso per incarichi conferiti

1. Il compenso professionale riconosciuto ai professionisti che prestano la loro attività in favore dell’ente deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, satisfattivo, decoroso e dignitoso.

2. Nell’ambito delle procedure di acquisizione dei servizi professionali, la Regione Puglia garantisce che:

a) i compensi siano determinati nel rispetto della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse professioni, ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali;

b) nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi, come determinati alla lettera a), siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l’importo a base di gara;

c) non possano essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara;

d) i criteri di valutazione delle offerte siano rispettosi del rapporto tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso pattuito;

e) nella predisposizione dei contratti non vengano inserite clausole “vessatorie” così come definite dall’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

3. I compensi professionali sono individuati secondo quanto disposto dai commi 1 e 2.

4. I professionisti provvedono a fornire agli enti una attestazione asseverata in ordine alla congruità del compenso conseguito per le prestazioni rese.

5. Con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di incarichi professionali finalizzati alla presentazione a una pubblica amministrazione del territorio regionale di istanze, segnalazioni, dichiarazioni e comunicazioni di qualunque tipo, il committente rende apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante l’effettivo rispetto della normativa in materia di equo compenso prevista dalla l. 172/2017 con l’applicazione dei parametri ministeriali previsti per le diverse professioni ai fini della liquidazione delle parcelle.

6. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 costituisce motivo ostativo per il perfezionamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione richiesta dal responsabile del procedimento.

 

                                                                   Art. 5

                                                   Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale."

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