ORDINANZA N.168 DEL 9.8.2019: DIVIETO Dl VENDITA BEVANDE lN CONTENITORI Dl VETRO E/O ALLUMINIO - FESTA PATRONALE (10,11 E 12 AGOSTO 2019). NOTTE DI FERRAGOSTO A TRICASE PORTO (14 AGOSTO 2019)

Dettagli della notizia

L'URP informa che è stata adottato, in data 9 agosto 2019, l'Ordinanza n.168 (pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Tricase dal 9.8.2019 al 19.8.2019), recante: "DIVIETO Dl VENDITA BEVANDE lN CONTENITORI Dl VETRO E/O ALLUMINIO - FESTA PATRONALE (10,11 E 12 AGOSTO 2019). NOTTE DI FERRAGOSTO A TRICASE PORTO (14 AGOSTO 2019)" con la quale

                                                             "IL SINDACO

 

 

Premesso:

> che nella Piazza Pisanelli, nelle date del 10, 11 e 12 agosto 2019 si svolgeranno eventi collegati ai festeggiamenti del Santo Patrono che potrebbero comportare una notevole affluenza di pubblico;

> che, presso la località marina di Tricase Porto, nella data del 14/08/2019, si svolgerà una manifestazione denominata “Notte di Ferragosto a Tricase Porto” in occasione della quale, stante la conformazione dei luoghi, può verificarsi la presenza simultanea di numerose persone in luoghi angusti;

> che, al fine di evitare inconvenienti legati all’abbandono ed all’uso improprio di bottiglie nonché contenitori di vetro e/o alluminio, con conseguente pericolo per l’incolumità delle persone, è opportuno limitarne la commercializzazione;

> che la disciplina, mediante ordinanza, della commercializzazione di bevande in bottiglie di vetro ovvero in contenitori in vetro e/o alluminio abbia una durata temporale limitata al periodo in cui si realizzino le manifestazioni summenzionate comportanti un notevole afflusso di persone, specialmente nelle ore serali e notturne;

> che, così come stabilito all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, sono state definite le nozioni giuridiche di incolumità pubblica e sicurezza urbana, intendendosi “per incolumità pubblica … l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

> che l’abbandono di contenitori in vetro e/o alluminio è idoneo a determinare un rischio per la pubblica incolumità laddove dovessero verificarsi rotture accidentali con conseguente cospargimento al suolo di frammenti;

> può sussistere la possibilità che i suddetti contenitori vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere; Considerato:

> che il presente provvedimento, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo, debba interessare il divieto di vendita e/o somministrazione in contenitori di vetro e/o alluminio prevedendo, in sostituzione, la vendita e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica con riferimento a: pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; esercizi di vicinato del settore alimentare; esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche abilitati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande; distributori automatici; circoli privati; attività artigianali che vendono prodotti confezionati in vetro;

> che l’efficacia del presente provvedimento debba intendersi circoscritta, nello spazio, alle seguenti Vie e località:

1. Piazza Pisanelli, Via Marina Porto, Via San Demetrio, Via Tempio, Via Sant’Oronzo, Via Dei Pellai, Via Paolo Thaon di Revel, Via Domenico Caputo, Via Luigi Cadorna;

2. l’intero centro abitato della località di “Tricase Porto” così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., per l’evento del 14/08/2019;

Visto:

> il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 54 commi 4 e 4 bis, così come emendato, quest’ultimo, dall’art. 8 del Decreto Legge n. 14 del 20 Febbraio 2017, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 48 del 18 aprile 2017;

> il T.U.L.P.S. – Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;

Ritenuto:

> che sia necessario ed urgente fornire agli organi di Polizia strumenti normativi utili a prevenire sulle pubbliche vie e piazze rischi per la pubblica incolumità e comportamenti di violenza che possono scaturire dall’abuso di alcool;

                                                             ORDINA

che, dalle ore 16:00 del 10/08/2019 alle ore 05:00 del 13/08/2019 nella Piazza Pisanelli, in Via Marina Porto, in Via San Demetrio, in Via Tempio, in Via Sant’Oronzo, in Via Dei Pellai, in Via Paolo Thaon di Revel, in Via Domenico Caputo, in Via Luigi Cadorna nonché dalle ore 18:00 del 14/08/2019 alle ore 06:00 del giorno successivo nell’intero centro abitato della località di “Tricase Porto” così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del C.d.S., i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di esercizi di vicinato del settore alimentare, gli esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche abilitati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di distributori automatici, i responsabili di circoli privati, gli esercenti attività artigianali non cedano bevande in contenitori di vetro e/o alluminio, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo;

che, nei medesimi luoghi, su area pubblica, sia altresì vietato il consumo di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o alluminio;

la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la Polizia Locale e la Forza Pubblica siano tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione ed alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente;

                                                                 AVVISA:

le violazioni alla presente ordinanza comportano la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le procedure di applicazione della Legge n. 689/1981;

in caso di secondo accertamento si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, alla sospensione del titolo abilitativo ai sensi del comma 1 dell’art 17 quater del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, può essere proposto ricorso al T.A.R. Puglia – Sezione Distaccata di Lecce, ai sensi del D. Lgs. 104/2010, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

                                                                DISPONE

che gli appartenenti alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia siano tenuti a far rispettare il presente provvedimento;

che il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto, sia reso pubblico mediante comunicazione alla stampa, affissione all’albo pretorio del Comune, diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito medesimo e che sia immediatamente esecutivo.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura per la predisposizione delle misure che il Prefetto riterrà necessarie con riguardo al concorso delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii."

Documenti e link

Opzioni di stampa: Stampa

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.