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ORDINANZA N.57 DEL 16.4.2019:ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE IN PIAZZA PISANELLI, VIA TEMPIO, PIAZZA DON TONINO BELLO, VIA MARINA PORTO E CONTESTUALI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONNESSI

ORDINANZA N.57 DEL 16.4.2019:ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE IN...

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L'URP informa che il Responsabile del Servizio Settore Polizia Locale ha emanato, in data 16 aprile 2019, l'Ordinanza n.57, recante: "ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE IN PIAZZA PISANELLI, VIA TEMPIO, PIAZZA DON TONINO BELLO, VIA MARINA PORTO E CONTESTUALI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONNESSI", con la quale

"VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 162 del 01/06/2018 con la quale si è dato indirizzo al Responsabile del servizio interessato di emettere appositi provvedimenti attuativi dell’area pedonale individuata, in via sperimentale per anni uno, nella Via Tempio, nella Piazza Don Tonino Bello, nella Piazza Pisanelli e nella Via Marina Porto nel tratto della stessa compreso tra la suddetta Piazza Pisanelli e l’intersezione con Via Marina Serra;

VISTA la Determinazione n. 33 del 26/06/2018, a firma del sottoscritto, con cui si affidava alla Project Automation s.p.a. da Monza, tramite stipulazione di apposito contratto di noleggio della durata di anni uno, la fornitura e posa in opera di n. tre varchi dotati delle necessarie infrastrutture elettroniche ed informatiche atte a video – sorvegliare l’istituenda area pedonale;

VISTA la nota prot. n. 9753 del 12/06/2018, a firma del sottoscritto ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui veniva fornito riscontro con nota prot. n. U.0005077 del 26/07/2018 a firma dell’Ing. Antoniazzi, nonché la successiva nota prot. n. 13416 del 16/08/2018, sempre a firma del sottoscritto ed indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tutto al fine di espletare gli incombenti di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 250 del 22/06/1999;

VISTA la nota prot. n. 0015484 del 13/08/2018 a firma del Soprintendente per i beni archeologici le belle arti ed il paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e, in riscontro, la successiva nota, a firma del sottoscritto, prot. n. 13423 del 16/08/2018;

VISTE le schede di collaudo, datate 18/03/2019, dei tre varchi previsti nonché la dichiarazione di conformità, datata 14/03/2019, degli apparecchi installati rispetto ai Decreti di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTI i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informatici e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. nn. 2528/2011, 3245/2011, 6268/2011, 6408/2012, 2429/2013, 4290/2014;

VISTO il verbale di regolare esecuzione e collaudo del 18/03/2019, avente ad oggetto il noleggio di n. tre varchi per area pedonale per la durata di dodici mesi;

VISTA la nota prot. 5523 del 03/04/2019 a firma del Sindaco Avv. Carlo Chiuri con cui, ai sensi del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008, veniva individuato, rispettivamente, il responsabile del trattamento dei dati personali e l’Amministratore di Sistema;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 09/04/2019 con cui è stato adottato il disciplinare per la concessione delle autorizzazioni per il transito e la sosta nell’area pedonale istituita con il precedente atto deliberativo n. 162/2018;

CONSIDERATO che l’istituzione, negli orari e con le modalità indicate nel summenzionato atto deliberativo, dell’area pedonale in questione rende necessaria la modifica della disciplina della circolazione di alcune Vie adducenti e/o comunque limitrofe alla Piazza Pisanelli, anche in considerazione dell’opportunità di garantire cc. dd. “vie di pentimento” a chi, come gli avventori occasionali, non fosse a conoscenza della vigenza di un’area pedonale, ovvero, considerata comunque la necessità di garantire maggiore fluidità alla circolazione veicolare che potrebbe essere pregiudicata dalle restrizioni dipendenti dall’istituzione di un’area pedonale;

CONSIDERATO che, a tutt’oggi, è presente un cantiere stradale che interessa la Via Tempio e parte della Piazza Don Tonino Bello e che, all’uopo, deve intendersi confermata e vigente l’interdizione del transito veicolare già disposta con ordinanza n. 16 del 18/01/2018 a firma del Responsabile del Settore Polizia Locale, anche in ragione della determinazione n. 93 del 15/04/2019 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per i motivi in considerazione, che:

> nella Via Delle Conce sia istituito il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Dei Pellai fino a Via Madonna di Loreto, al fine di garantire che le correnti di traffico che non possono transitare per Piazza Pisanelli nelle ore di vigenza dell’area pedonale e siano dirette verso le frazioni marine, abbiano l’alternativa di transitare, più agevolmente, per la suddetta Via Delle Conce; 

> nella Via Madonna di Loreto sia istituito il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Delle Conce fino al Piazzale Madonna di Loreto, al fine di non rendere inefficaci i provvedimenti adottati per la Via Delle Conce e stante anche la conformazione della carreggiata della suddetta Via Madonna di Loreto;

> nella Via Orlandi sia istituito il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio fino a Via San Demetrio; 

> nella Via Degli Acquaviva sia istituito il senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio e fino all’intersezione con Via Menderano;

> nella Via Fratelli Peluso sia istituito il senso unico di circolazione a partire e con direzione dall’intersezione con Via Arciprete Giuseppe Maria Tedeschi e fino a Largo Sant’Angelo, al fine di consentire, nelle ore di vigenza dell’area pedonale, la fruizione dei parcheggi presenti nel suddetto Largo Sant’Angelo;

VALUTATO che tutti gli interventi hanno carattere sperimentale per la durata di anni uno a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza;

VALUTATO quanto disposto dall’art. 36 del C.d.S. e la più recente e significativa giurisprudenza allo stesso collegata, la quale ha avuto modo di specificare come “Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Giust. Amm. Regione Sicilia, 5 febbraio 2010 n. 144; TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1509/2013; TAR Basilicata, 6 settembre 2012 n. 415; TAR Catanzaro Sez. II 11 febbraio 2011 n. 211), la mancata adozione del PUT ex art. 36 del codice della strada non impedisce l’istituzione dell’area pedonale o della ZTL di cui al precedente art. 7, comma 9, sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del PUT rispetto a tali dispositivi, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia.” (TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 4139/2015 e, di identico tenore, anche TAR Roma, Sez. II, n. 12247/2015 nonché TAR Milano, Sez. III, n. 2886/2015);

VISTI:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 107 dello stesso provvedimento;

l’art. 3 punto 2), l’art. 5 comma 3), l’art. 6 comma 4), l’art. 7 comma1) e 9) e l’art. 36 del C.d.S., nonché, il Regolamento di Esecuzione dello stesso approvato con D.P.R. n. 495/1992;

il D. Lgs. 196/2003 ed il provvedimento del Garante della Privacy del 29 Novembre 2000 nonché il provvedimento del Garante della Privacy del 8 Aprile 2010;

il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27/04/2016;

il D.P.R. n. 250/1999;

il Decreto Sindacale n° 17 del 03.05.2018;

                                                         O R D I N A

Per i motivi in premessa indicati, in via sperimentale e per anni uno:

1. l’istituzione di un’area pedonale, dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, di ogni giorno dell’anno, nella Via Tempio, nella Piazza Don Tonino Bello, nella Piazza Pisanelli (ove si intende inclusa Via Martiri del 15 Maggio 1935) e nella Via Marina Porto fino al civico 11 della stessa partendo dalla suddetta Piazza Pisanelli;

2. che, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sia osservato un periodo di pre – esercizio, fino al 16/05/2019, nel corso del quale verrà svolta attività di informazione nei confronti di tutte le categorie di soggetti incluse nel disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 65 del 09/04/2019;

3. che, a conclusione del periodo di pre – esercizio, entri definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari nell’area pedonale, così come innanzi individuata, secondo quanto disposto dall’art. 201 comma 1 bis lett. g) del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

4. che l’Ufficio preposto, a seguito delle istanze ricevute, provveda al rilascio dei permessi di accesso all’area pedonale in conformità a quanto disposto dal disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 65 del 09/04/2019;

e, contestualmente, sempre in via sperimentale e per anni uno:

5. l’istituzione, in Via Delle Conce, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Dei Pellai e fino a Via Madonna di Loreto;

6. l’istituzione, in Via Madonna di Loreto, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Delle Conce fino al Piazzale Madonna di Loreto;

7. l’istituzione, in Via Orlandi, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio fino a Via San Demetrio;

8. l’istituzione, in Via Degli Acquaviva, del senso unico di circolazione a partire e con direzione da Via Tempio e fino all’intersezione con Via Menderano;

9. l’istituzione, in Via Fratelli Peluso, del senso unico di circolazione a partire e con direzione dall’intersezione con Via Arciprete Giuseppe Maria Tedeschi e fino a Largo Sant’Angelo;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Tricase, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del Codice della Strada oltre alle eventuali sanzioni accessorie.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, in base a quanto disposto dall’art 37 del D.lgs 285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.lgs 02 luglio 2010, n° 104."

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Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale RENDE NOTO che, presso la Segreteria del Comune, è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 novembre 2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione di una rotatoria stradale all’ingresso con il complesso industriale denominato «Ex manifattura» lungo la S.P. 184”; insieme agli elaborati del progetto esecutivo sopra indicato, per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, in libera visione al pubblico nelle ore di ufficio. 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

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CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.03.2024

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