Decreto - legge 25 gennaio 2010 n.2
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2010, è stato pubblicato il decreto - legge 25 gennaio 2010, n.2, avente ad oggetto:"Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni."
Il provvedimento entra in vigore oggi 27 gennaio 2010.
Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del suindicato decreto - legge.
"Art. 1
Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali
1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».
2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
Art. 2
Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province
1. Entro i1 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.
Art. 3
Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennita' spettante ai membri del Parlamento.
Art. 4
Disposizioni per la fun zionalità degli enti locali
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modi fiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e aIle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente aIle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione Ie cui modalitaà sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alIa concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».
5. II decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis delIa legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. All'articolo 2, cooma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le parole: i«n favore del comune di Roma» sono sopresse.
7. All'articolo 2, comma 195, delIa legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate Ie seguenti modificazioni:
a) Ie parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;
b) sono aggiunte, in fine, Ie seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo».
8. All'articolo 2, comma 196, delIa legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate Ie seguenti modificazioni:
a) al primo periodo Ie parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
b) al primo periodo Ie parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell'importo» e Ie parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo Ie parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» Ie parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;
d) al secondo periodo Ie parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;
e) al secondo periodo, dopo Ie parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte Ie seguenti: «, anche tramite il ricavato delIa vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».
9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, delIa legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, delIa legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e Ie relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con Ie regioni, ai sensi delIa previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti delIa relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."
Autore/Fonte: Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2010