Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276

Data: 04/02/2010
Categoria: Lavoro

Circolare n.17 del 3 febbraio 2010 dell'INPS

L'URP  segnala che l'INPS ha emesso, in data 3 febbraio 2010, la circolare n.17, recante:"Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276".

I prestatori del lavoro occasionale possono essere: gli studenti, i pensionati e i lavoratori part-time.

Ecco cosa recita la circolare suddetta  per quanto riguarda i prestatori lettere a), b) e c).

 

"a) Studenti

Le nuove disposizioni ribadiscono quanto già previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado (art.70, comma 1,lettera e), i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici.

Restano ferme le indicazioni contenute nella Circolare dell'INPS n.104 del 1 dicembre 2008, per l'individuazione dei "periodi di vacanza", secondo la quale si considerano:

a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Per quanto riguarda gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di strudi presso l'università e con meno di venticinque anni di età la nuova formulazione della lett. e) dell'articolo 70 del decreto legislativo n.276 prevede che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno.

Gli studenti possano essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell'ambito di qualsisai settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.

b) pensionati

Con riferimento ai pensionati (art. 70, comma 1, h-bis) la disposizione, oltre a ribvadire che tale categoria può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, prevede il loro impiego anche in favore degli enti locali, per la cui definizione si rinvia al punto 3 della presente cicolare.

c) lavoratori part.time

In via sperimentale per l'anno 2010, la lett. f) del comma 148 della legge 23 dicembre 2009, n.191 prevede la possibilità di impiegare, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti itotolari di contratto di lavoro a tempo parziale.

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l'occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina."

Per visualizzare e stampare il testo integrale della circolare n. 17 del 3.2.2010, collegarsi al sito dell'INPS.

Autore/Fonte: INPS

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