Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020.

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale Regionale n.98 del 29.8.2019  è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 1558, con la quale è stato approvato il Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020.

 

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 15 settembre 2019 e termina il 29 gennaio 2020, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali , in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l 'esercizio venatorio è consentito da domenica 6 ottobre 2019 fino a domenica 29 dicembre 2019.

 

Per l 'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l ' uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fot ocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;

c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione s tatale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l 'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art. 20 lett. e) della L.R. 59/ 2017;

e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell' ATC in cui si intende esercitare l 'attività venatoria. 

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2020. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell ' inizio della giornata di caccia , la data nell 'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell ' ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzat o dalla normativa vigente . Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese,  sigla ATC e nr autorizzazione) dell 'apposita pagina del tesserino venatorio . Per ogni giornata di caccia, l 'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all 'uopo destinati , il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all 'Osservatorio Faunistico regionale l 'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici. I Comun i provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all''Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto , entro il 31 marzo 2020. I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all 'Osservatorio Faunistico regionale , entro e non oltre il 28 febbraio 2020 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale , fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/ 00), deve essere versata sul c / c postale n ° 60225323, in testato a " Regione Puglia -Servizio Tesoreria -Bari -Tasse di concessione regionale " , causale : "Tasse di concessione venatoria regionale -codice 1102 " . La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolar i di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del  rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio -rinnovo della licenza conservando le ricevute dell 'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale , questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza. La tassa non è dovuta qualora durante l  anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

 La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell' inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

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