CIRCOLARE INPS N.36 DEL 5.3.2019

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 07.03.19
  • Autore: Circolare INPS n.36 del 5.3.2019

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che l'INPS ha emesso, in data 5 marzo 2019, la Circolare n.36, recante." Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti".

 Per opportuna conoscenza si trascrive qui di seguito il testo dell'articolo 20  e il comma 3 dell'articolo 22 del Decreto Legge 28.1.2019 n.4:

                                                     "Art. 20

                    Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme d iprevidenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattat inella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,dopo il comma 5-ter, èaggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione delladomanda.»."

 

                                       "Art. 22

                     Fondi di solidarietà bilaterali

[...]

3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro,anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o divecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

[...]"

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