DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA CARTA DELLA FAMIGLIA

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L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.6 del 9 gennaio 2018, è stato pubblicato il Decreto 20 settembre 2017 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, recante:"Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia".

Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del succitato decreto ministeriale:

                                     " Art. 1

                                    Oggetto

1. Il presente decreto:

a) disciplina i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»);

b) definisce le modalità di rilascio della Carta;

c) individua la tipologia di benefici e agevolazioni previsti per i titolari della Carta;

d) definisce le modalità di rilascio del bollino «Amico della famiglia».

                                  Art. 2

              Destinatari della Carta della famiglia

1. Destinatari della Carta sono i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore di euro 30.000. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è quello definito ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013.

2. La richiesta della Carta è presentata da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al nucleo familiare, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.

3. Il soggetto richiedente e i beneficiari della Carta devono essere residenti nel territorio italiano al momento delle richiesta.

4. Nel caso di minori in affidamento familiare, la richiesta può essere presentata dagli affidatati per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. Ai soli fini del rilascio della Carta, i minorenni in affidamento familiare vengono sempre conteggiati nel computo dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

                                     Art. 3

               Rilascio della Carta della famiglia

1. La Carta presenta le caratteristiche di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La Carta viene emessa con validità biennale, su richiesta degli interessati, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità, dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica. In caso di componenti del nucleo con diversa residenza anagrafica, la residenza familiare è quella dichiarata ai fini ISEE.

3. La Carta dovrà recare sul retro il logo del Comune emittente, il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice Comune, i dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario, il luogo e la data di emissione, nonchè la data di scadenza. La Carta dovrà recare l'indirizzo del sito internet di servizio dedicato.

4. La Carta sarà rilasciata nel formato di tesserino cartaceo, previo pagamento degli interi costi di emissione, ove previsti.

 

                                       Art. 4

                                 Agevolazioni

1. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.

2. I benefici attivabili consistono in:

a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;

b) applicazione di condizioni particolari per la funzione di servizi;

c) riduzioni tariffarie; nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I benefici possono essere attivati, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato B, dai seguenti soggetti:

a) dal Ministero del lavoro e delle poltiche sociali, su base nazionale, previa formalizzazione di Protocolli d'intesa con le Amministrazioni centrali interessate o convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilavenza nazionale:

b) dalle Regioni e dalle Province autonome, su base regionale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza regionale

c) dai Comuni, su base comunale, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente.

4. i soggetti che attivano i benefici ai sensi del comma 3, ne danno comunicazione sui rispettivi siti internet istituzionali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la diffusione delle informazioni sui benefici attivati a livello regionale e locale.

 

                                      Art. 5

            Modalità di fruizione dei benefici della Carta famiglia

1. I titolari della Carta possono ottenere i benefici previsti esibendo il tesserino unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La Carta può essere utilizzata esclusivamente per ottenere i benefici spettanti e non può essere ceduta a terzi.

 

                                     Art. 6

Modalità di rilascio del bollino «amico della famiglia e sostenitore della famiglia»

1. I soggetti che aderiscono al programma mediante la stipula dei protocolli d'intesa o delle convenzioni di cui all'art.4, comma 3, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari attraverso l'esibizione del bollino, associato al logo della Carta, con le seguenti diciture:

a) «Amico della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al cinque per cento rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario;

b)«Sostenitore della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al venti per cento rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario.

 

                                  Art. 7

                             Sito internet

1. Sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e della politiche sociali sarà ospitata una specifica sezione informativa sulle modalità di emissione della Carta, sulle agevolazioni cui dà diritto, sui soggetti aderenti all'iniziativa e sulle modalità di rilascio del bollino di cui all'art.6.

 

                                    Art. 8

                           Disposizioni finali

1. Alle attività del presente decreto le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo."

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