Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità  delle amministrazioni pubbliche.

Decreto 12 marzo 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

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L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. del 31 marzo 2010, è stato

pubblicato il decreto 12 marzo 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, avente ad

oggetto:"Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle amministrazioni pubbliche."







Per opportuna conoscenza si

trascrive di seguito il testo del suinidicato decreto:









"IL

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE



                                                   di concerto con





                     IL MINISTRODELL'ECONOMIA



                                 E DELLE FINANZE

/>




Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al finalizzata all'ottimizzazione della

produttività  del pubblico e alla efficienza e trasparenza delle amministrazioni, nonchè disposizioni integrative delle

funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Corte dei conti;

Visto il decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e, in particolare, l'art.

13 di tale decreto che istituisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità  delle amministrazioni

pubbliche;

Considerato che l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede che la

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità  delle amministrazioni pubbliche definisca con propri

regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento;

Considerato che l'art. 13, comma 11, delle stesso

decreto legislativo n. 150/2009, prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,

da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità  di organizzazione, le

norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti;

/>
Ritenuto necessario che l'organizzazione e il funzionamento nonchè la disciplina dell'autonoma gestione

finanziaria della Commissione siano definiti attraverso appositi regolamenti da adottarsi con deliberazione della

Commissione stessa, nel rispetto dei principi fissati dal presente decreto;





Decreta:

/>


Art. 1



1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità  delle

amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approva con appositi

regolamenti, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina dei suoi componenti, le norme concernenti il

funzionamento nonchè la disciplina dell'autonoma gestione finanziaria.

2. L'organizzazione della Commissione

prevede quanto segue:

a) per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la Commissione si avvale di una

struttura operativa, cui è preposto il segretario generale;

b) la struttura operativa si articola nei seguenti

uffici: ufficio amministrativo-contabile e per la gestione del personale;

ufficio per il supporto all'attività 

della Commissione;

c) presso la Commissione è istituita la sezione per l'integrità  e la trasparenza delle

amministrazioni di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla sezione sono assegnati, con

delibera della Commissione, personale della struttura ed esperti di elevata professionalità  ed esperienza sui temi della

prevenzione e della lotta alla corruzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a

valere sul contingente complessivo di esperti di cui alla medesima disposizione;

d) nell'ambito della

dotazione complessiva possono essere assegnati, con delibera della Commissione, fino a sei unità  di personale a specifico

supporto dell'attività  dei componenti della Commissione;

e) per lo svolgimento dell'istruttoria relativa allo

svolgimento dei compiti di cui all' art. 13, comma 6, lettera m) del decreto legislativo n. 150 del 2009 e alla

individuazione dei progetti sperimentali e innovativi di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, la

Commissione, con propria delibera, può avvalersi di un comitato tecnico-consultivo, supportato da una segreteria tecnica,

a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, nella misura non superiore al 5% delle

dette risorse;

f) con il regolamento di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la

Commissione disciplina altresì le modalità  del proprio funzionamento, con particolare riferimento alla convocazione delle

sedute, alle istruttorie, alle modalità  di votazione, all'adozione delle delibere nonchè alle modalità  per la provvista

e il trattamento del personale appartenente al contingente assegnato, nell'ambito del contingente massimo e di una

misura non superiore ai 3/8 della dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento, sulla base di criteri di

premialità  e di controllo della produttività ;

g) la Commissione definisce altresì i profili degli esperti e le

modalità  per la loro scelta, secondo criteri di alta professionalità  e assicurando la trasparenza delle scelte, nella

misura massima di dieci esperti nell'arco temporale dell'anno e per una spesa complessiva non superiore a 1/8 della

dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento.

3. L'autonoma gestione finanziaria della

Commissione, di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è regolata come segue:

/>
a) esercizio finanziario e bilancio: la gestione della Commissione risponde ai principi generali vigenti in tema di

ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla definizione degli

obiettivi e dei programmi della gestione amministrativa nell'ambito della dotazione finanziaria annuale stabilita dall'

art. 13, comma 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè ai requisiti di pubblicità  e trasparenza degli

atti e delle procedure; l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione

finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il

bilancio stesso si riferisce. Esso ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, ed è formulato

in termini di competenza e di cassa. Nel bilancio di previsione sono iscritte tutte le entrate e tutte le uscite, nel

loro importo integrale, senza operare alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. Il bilancio di

previsione è composto dal preventivo finanziario, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dalla

tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre ed è corredato dalla relazione illustrativa

e dalla relazione del collegio dei revisori. Il conto consuntivo evidenzia i risultati della gestione e delle relative

variazioni approvate. E' deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è

costituito dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale e dalla nota allegati la situazione amministrativa, la

relazione sulla gestione e la relazione del collegio dei revisori;

b) collegio dei revisori: il collegio dei

revisori dei conti è composto da tre persone nominate con delibera della Commissione; il Presidente è scelto in una terna

designata dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente è scelto in una terna designata dal Ministro per la

pubblica amministrazione e

l'innovazione;

c) avanzo o disavanzo di amministrazione: nel bilancio di

previsione è iscritto come posta a sè stante, rispettivamente,

delle entrate o delle spese, l'avanzo o il

disavanzo di

amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio

si riferisce; l'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio; il disavanzo è iscritto

come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.

d) scritture contabili: le scritture contabili

sono costituite dalle scritture finanziarie e patrimoniali; le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per

ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni

di spesa a fronte dei relativi stanziamenti; esse devono evidenziare, inoltre, la situazione delle somme riscosse e

pagate e di quelle da riscuotere e da pagare; sono scritture finanziarie: il giornale di cassa, la copia dei mandati, le

scritture ausiliarie; le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio

dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per

altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;

e) competenze: è istituito un

unico centro di responsabilità  per la gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della Commissione,

con definizione in sede regolamentare delle competenze interne alla Commissione relativamente ai procedimenti di

amministrazione e contabilità ;

f) accertamento e riscossione delle entrate: la gestione delle entrate si attua

attraverso le fasi dell'accertamento della riscossione e del versamento. La fase dell'accertamento è la fase giuridica

in cui, sulla base di idonea documentazione, sono definite le ragioni del credito, il suo ammontare, la persona del

debitore e la relativa scadenza. Il servizio di cassa è affidato, in base a specifica convenzione in seguito a gara

competitiva, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività  bancaria. Le modalità  per l'espletamento del servizio

di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive

modificazioni, e relativi decreti attuativi;

g) gestione delle spese: la gestione delle spese segue,

conformemente al modello della contabilità  generale dello stato e degli enti pubblici, le fasi della assunzione degli

impegni, della liquidazione e del pagamento; con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si

costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: indennità  spettanti al Presidente

e ai componenti, trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente e

relativi oneri riflessi, trattamenti di previdenza e di fine rapporto, canoni anche di locazione e imposte, spese

puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento; le spese di

rappresentanza sono unicamente quelle collegate ai rapporti della Commissione con interlocutori istituzionali esterni e

sono preventivamente autorizzate dal Presidente e non possono superare l'1% delle spese per il funzionamento; può essere

previsto un fondo per le spese minute di importo non superiore a 1500 euro aggiornabile annualmente con delibera della

Commissione;

h) beni mobili e immobili: i beni che costituiscono il patrimonio della Commissione si distinguono

in mobili ed immobili, secondo le norme del codice civile; i beni sono descritti nei rispettivi inventari; per i

materiali di consumo è tenuta una apposita contabilità ;

i) attività  negoziale: la Commissione, per il

raggiungimento dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di

qualsiasi genere, ad eccezione di quelli aleatori e delle operazioni speculative, nel rispetto della legislazione statale

vigente, delle disposizioni di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, nonchè delle disposizioni dell'Unione

europea comunque vigenti in Italia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trovano applicazione le

disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di

attuazione; la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità  essenziali del contratto, la

deliberazione a contrarre e la stipula del contratto avvengono, previa verifica delle disponibilità  di bilancio, nei

limiti dei poteri di spesa assegnati in sede di approvazione del medesimo; per l'affidamento dei contratti di lavori,

servizi e forniture, si applicano, di norma, le procedure aperte e ristrette previste dal decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163; sulla base di una motivata determinazione della commissione, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata,

con o senza pubblicazione del bando, nei casi e alle specifiche condizioni previste dagli articoli 56 e 57 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; le procedure per l'acquisizione in economia di beni,

servizi e lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 125 dal decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti; i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a

collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera; il collaudo e l'accertamento della regolare

esecuzione non possono essere effettuati dalle persone che abbiano svolto funzioni nell'attività  di progettazione, di

direzione, di vigilanza e di controllo, di esecuzione dei lavori, o abbiano comunque partecipato al procedimento di

acquisizione di beni e servizi;

j) rinvio: per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le

norme dell'ordinamento finanziario e contabile dello Stato e degli Enti pubblici.

Roma, 12 marzo 2010"











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