Direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2011

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7

settembre 2011, è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2011 in materia

di lotta attiva agli incendi boschivi, della quale si propone di seguito il

testo:


 


"DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio

2011




Direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

/>


                

;                    

IL PRESIDENTE

/>
                   &

nbsp; DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento delIa Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in

particolare l'art. 5 comma 2, lettera e), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare

direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;

Visto

l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre

2001, n. 401, nel quale e' previsto che il capo del Dipartimento delIa protezione civile, secondo Ie direttive del

Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge, tra gli altri, aIle amministrazione centrali e periferiche delIa Stato,

delle regioni, delle province, dei comuni, Ie indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento

operativo, in materia di protezione civile;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 3 include

tra Ie attivita' di protezione civile quelle volte, tra l'altro, alIa

previsione e prevenzione delle varie

ipotesi di rischio;

Vista, altresi', la legge 21 novembre 2000, n. 353, che, nel disciplinare la

conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, attribuisce al Dipartimento protezione civile

il coordinamento suI territorio nazionale delle attivita' aeree di spegnimento incendi con la flotta antincendio delIa

Stato;

Tenuto conto, pertanto, che il Dipartimento delIa protezione civile, nell'ambito delle, proprie

competenze, si e' dotato di strumenti di previsione circa la pericolosita' degli incendi boschivi, anche con il

supporto dei Centri di competenza che operano  nel campo delIa previsione e delIa prevenzione degli incendi

boschivi, per assicurare la piu' proficua organizzazione degli interventi di propria spettanza;

Ritenuta

preminente la necessita' di individuare ogni utile misura atta a supportare l'attivita' del Dipartimento delIa

protezione civile ed, in particolare, quella del Centro operativo aereo unificato (COAU) nell'organizzazione del sistema

di risposta aIle richieste di concorso aereo nella spegnimento degli incendi boschivi;

Considerata inoltre

l'utilita', in termini di interesse pubblico, di assicurare, nell'esercizio delle specifiche competenze istituzionali,

un'efficiente e responsabile gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attivita' di

previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, per realizzare un'efficace sinergia

nell'organizzazione del complesso sistema di risposta e contrasto agli incendi boschivi, secondo i diversi livelli ed

ambiti territoriali di competenza;

Considerato altresi' che nella riunione del 17 maggio 2011 il Dipartimento

delIa protezione civile ha messo a disposizione delle Amministrazione regionali il sistema previsionale delIa

pericolosita' potenziale degli incendi boschivi, denominato RIS.I.CO., per la condivisione dei relativi modelli

previsionali; 

  

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Adotta

/>
                per Ie motivazioni di

cui in premessa


                 

;              la seguente direttiva 



/>


1. Obiettivi

La precipua finalita' della presente direttiva e' definire l'ambito operativo

di uno strumento di previsione, di natura probabilistica, delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla

propagazione degli incendi boschivi, che sia in grado di fornire ai competenti Uffici del Dipartimento della protezione

civile utili informazioni a supporto delle attivita' della flotta aerea di Stato, cosi' da modulare, in termini di

massima proficuita', la gestione organizzativa della flotta stessa, assicurando altresi', attraverso la diffusione del

predetto strumento di previsione presso le amministrazioni competenti in materia, quell'indispensabile scambio di

informazioni, cosi' da favorire, nel rispetto delle attribuzioni di spettanza di ciascuna di esse, un quadro sinergico

di iniziative ed interventi di contrasto agli eventi di cui trattasi.

2. Bollettino di previsione nazionale

incendi boschivi

Per le finalita' di cui al punto 1, e' adottato un Bollettino di previsione nazionale

incendi boschivi, di seguito indicato come Bollettino, strutturato su scala provinciale e riportante lo scenario di

previsione di natura probabilistica delle condizioni di suscettivita' all'innesco ed alla propagazione degli incendi

boschivi, articolate su tre livelli, con una stima delle stesse fino a 24 ore ed una rappresentazione della loro tendenza

fino alla scala temporale piu' opportuna.

Ferma la valenza esclusivamente interna al Dipartimento della

protezione civile del Bollettino e fatte salve le competenze e l'autonomia di ciascuna Amministrazione rispetto agli

interventi volti a fronteggiare adeguatamente il fenomeno degli incendi boschivi, il Bollettino stesso e' comunque reso

disponibile al Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Prefetture, alle Regioni ed

alle Province autonome allo scopo di assicurare idonei flussi informativi in merito alle condizioni di suscettivita'

all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi elaborate dal Dipartimento della protezione civile, sulla base

degli elementi notiziari e di elaborazione acquisiti.

Resta a carico delle Amministrazioni alle quali il

Bollettino e' reso disponibile la responsabilita' della relativa fruizione per la strutturazione delle attivita' di

spettanza, anche in assenza di autonome valutazioni ed analisi di dettaglio circa i diversi livelli di pericolosita'

degli incendi boschivi nell'ambito del territorio di competenza.

Con successivo decreto del capo del

Dipartimento della civile sono stabilite le modalita' attuative della direttiva.

Roma, 1° luglio

2011"







Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su