DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO E LA SOSTA NELL'AREA PEDONALE URBANA ISTITUITA CON DELIBERA DI GIUNTA N.162 DEL 01/06/2018.

DISCIPLINA  PER  LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO E LA SOSTA ...

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L'URP informa che la Giunta Municipale ha adottato, nella seduta del 9 aprile 2019, la delibera n.65, recante: "disciplinare per la concessione di autorizzazioni per il transito e la sosta nell’area pedonale urbana istituita con Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018."

Per opportuna conoscenza si trascrive qui di seguito il testo del succitato disciplinare (ad accezione del testo relativo ai moduli per la richiesta di concessione di autorizzazioni per il transito e la sosta nell'area pedonale urbana):

 

 

 

                                " AREA PEDONALE URBANA - DISCIPLINARE

Nell’area pedonale urbana individuata con deliberazione di Giunta n. 162/2018 il transito e la sosta sono permanentemente vietati a tutti i veicoli, all’infuori delle eccezioni sotto – elencate, previo procedimento autorizzativo secondo le modalità di seguito indicate:

1. residenti nell’A.P.U., a condizione che, per l’unità immobiliare di residenza, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. I residenti che sono proprietari di garage o posti auto privati all’interno dell’A.P.U. hanno solo diritto al transito e non alla sosta. I residenti che non dispongono di un posto auto su area privata sono autorizzati al transito ed alla sosta nelle aree eventualmente non interdette ovvero nei parcheggi loro riservati ai sensi dell’articolo 7 comma 11 del Codice della Strada. L’autorizzazione avrà durata sino alla permanenza del requisito della residenza e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

2. locatari e/o comodatari non residenti che dimorano nell’A.P.U. in forza di contratto di locazione e/o di comodato d’uso gratuito regolarmente registrati a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. Per la fattispecie in questione potrà essere rilasciata una sola autorizzazione per ogni unità immobiliare, a prescindere dal numero di veicoli a disposizione del richiedente nonché dal numero di dimoranti all’interno dello stesso, anche se questi ultimi risultino titolari di rapporti contrattuali afferenti a singole porzioni dell’immobile. L’autorizzazione avrà durata pari a quella del rapporto contrattuale, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla data del rilascio;

3. proprietari e/o usufruttuari non residenti nell’A.P.U., ove per l’unità immobiliare non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione, hanno diritto ad ottenere autorizzazione alle medesime condizioni di cui al punto 1), stabilite per i residenti. Per la fattispecie in questione verrà rilasciata una sola autorizzazione per ogni unità immobiliare anche in presenza di più proprietari e/o usufruttuari, i quali dovranno raggiungere un accordo ai fini della titolarità del permesso, dandosi preferenza, in difetto, dapprima al requisito della maggiore quota proprietaria e/o usufruttuaria e, successivamente, al requisito dell’età anagrafica. L’autorizzazione avrà durata sino alla permanenza della titolarità del diritto reale in capo al richiedente e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

4. proprietari, locatari, comodatari ed altri titolari di diritti reali e/o di godimento afferenti ad un posto auto, a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. Il permesso consentirà esclusivamente il transito secondo il percorso più breve ed avrà durata sino alla permanenza della titolarità del diritto reale in capo al richiedente e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili, ovvero per un periodo non superiore a due anni oppure pari, se inferiore, alla durata del contratto di godimento del bene immobile;

5. soggetti che prestano assistenza ad infermi: per i soggetti residenti nell’A.P.U. ed affetti da patologie per le quali vi sia necessità di assistenza continua, può essere concessa un’autorizzazione, intestata all’infermo, a condizione che, con riferimento ai componenti dello stato di famiglia anagrafico, non siano già stati rilasciati più di due permessi per altre motivazioni. Il permesso consente il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1), viene rilasciato a seguito della produzione di apposita documentazione medica rilasciata da struttura pubblica ed avrà validità sino alla permanenza del requisito della residenza e della infermità e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

6. soggetti che prestano assistenza agli anziani: per i soggetti residenti nell’A.P.U. di età superiore a settanta anni può essere concessa un’autorizzazione, intestata all’anziano, a condizione che, con riferimento ai componenti dello stato di famiglia anagrafico, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. Il permesso consente il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1), avrà validità sino alla permanenza del requisito della residenza e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

7. medici convenzionati: i medici convenzionati con il S.S.N. ed i pediatri di base con assistiti residenti o domiciliati nell’A.P.U., possono richiedere autorizzazione che consenta il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1);

8. titolari di contrassegno di parcheggio per disabili ex art. 381 comma 2 D.P.R. n. 495/1992 hanno diritto al transito ed alla sosta negli spazi appositamente riservati nell’A.P.U. e possono ottenere l’inserimento nella c.d. “white list” esibendo copia del libretto di circolazione dell’auto a loro servizio nonché copia del contrassegno. La validità temporale dell’autorizzazione in tal modo ottenuta sarà pari a quella del contrassegno di cui è titolare il richiedente; in caso di transito senza autorizzazione, il titolare del contrassegno potrà avvalersi del modulo previsto in allegato da comunicare entro 48 ore al Comando di Polizia Locale;

9. parroci e/o rettori di chiese ubicate nell’A.P.U.: possono richiedere un’autorizzazione, avente durata pari a quella dell’incarico ricevuto e comunque non superiore ad anni sei rinnovabili, che consente il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1);

10. testate giornalistiche ed emmittenti radiofoniche e/o televisive possono richiedere una sola autorizzazione, su richiesta del legale rappresentante delle stesse, che indicherà, esclusivamente, un mezzo impiegato per l’attività istituzionale. L’autorizzazione consentirà il transito e la sosta nelle aree eventualmente non interdette ed avrà validità pari ad anni due;

11. alberghi, B&B, case vacanza, affittacamere ed altre strutture ricettive: Per consentire gli accessi ai clienti delle strutture ricettive, i titolari delle stesse dovranno previamente comunicare, ovvero farlo, al massimo, nelle 48 ore successive, le targhe dei veicoli utilizzati dalla clientela indicando il numero della fattura e/o gli estremi della comunicazione alla Questura ai fini degli adempimenti richiesti dal T.U.L.P.S. Il transito e la sosta dei clienti è consentito alle medesime condizioni di cui al punto1);

12. servizio di assistenza domiciliare integrata e servizio di guardia medica: al servizio di assistenza domiciliare integrata della A.S.L. – Lecce, eventualmente attivo sul territorio comunale, possono essere rilasciate due autorizzazioni al fine di consentire, ai medici in servizio ed impossibilitati ad utilizzare veicoli d’istituto, il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1). Parimenti, al servizio di guardia medica operante sul territorio comunale possono essere rilasciate due autorizzazioni al fine di consentire, ai medici in servizio ed impossibilitati ad utilizzare veicoli d’istituto, il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1). In entrambi i casi, il Responsabile del Servizio, nelle 48 ore successive all’accesso all’A.P.U., dovrà comunicare il nominativo del medico intervenuto, la targa del veicolo utilizzato e il numero di protocollo della prestazione domiciliare effettuata ovvero della richiesta di visita domiciliare;

13. titolari di studi professionali: con riferimento agli immobili adibiti a studi professionali può essere rilasciato, a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione, un permesso al titolare dello studio medesimo ovvero ai compartecipanti ad associazione professionale, in caso di studio associato, previa esibizione dell’atto costitutivo dell’associazione stessa, al fine di consentire esclusivamente il transito e l’eventuale sosta, per il carico e scarico, per un tempo massimo di venti minuti. L’autorizzazione avrà validità biennale e comporterà l’esposizione del disco orario.

14. commercianti e/o artigiani con sede legale ovvero operativa nel centro storico: con riferimento agli immobili adibiti ad attività artigianali e/o commerciali può essere rilasciato, a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione, un permesso al titolare ovvero al legale rappresentante dell’attività al fine di consentire esclusivamente il transito e l’eventuale sosta, per il carico e scarico, per un tempo massimo di venti minuti. L’autorizzazione avrà validità biennale e comporterà l’esposizione del disco orario;

15. matrimoni e/o altre particolari celebrazioni religiose: in occasione della celebrazione di matrimoni l’autoveicolo degli sposi, più un'altra autovettura a servizio degli stessi, possono essere autorizzati al transito nell’A.P.U. ed alla sosta nelle immediate vicinanze del sagrato delle Chiese presenti nel centro storico anche in deroga ad eventuali divieti di sosta e/o fermata ivi presenti e per la durata della cerimonia;

16. consiglieri e amministratori: ai Consiglieri Comunali, ai componenti della Giunta Comunale, al Segretario Comunale, ai Dirigenti e/o Responsabili di Settore può essere rilasciata autorizzazione avente durata pari a quella del mandato elettorale e/o del rapporto di servizio al fine di espletare incombenze di natura esclusivamente istituzionale. Il permesso consentirà il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1);

17. servizi funebri: le agenzie funebri che prestano servizi nell’ambito del territorio comunale possono richiedere autorizzazione per n. 2 (due) mezzi al fine di poter transitare e sostare alle medesime condizioni di cui al punto 1);

18. auto sostitutive: i titolari di permessi A.P.U. i cui mezzi siano oggetto di riparazioni possono ottenere un permesso temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni al fine di utilizzare un’autovettura sostitutiva, previa esibizione della presa in carico da parte dell’officina e del contratto di comodato o altro titolo di godimento del veicolo di “cortesia”;

19. veicoli esenti: gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le auto - mediche in servizio di pronto intervento, i veicoli al servizio dell'Amministrazione Comunale di Tricase, i veicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano sede all'interno della A.P.U. ed i veicoli degli Istituti di Vigilanza Privata. Fermo restando la previa comunicazione della targa al fine dell'inserimento nella c.d. “lista bianca”, i veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità ovvero i taxi e i mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività dal Comune di Tricase o da altre Amministrazioni Comunali purché nella disponibilità di ditte aventi la propria sede legale nel Comune di Tricase, i carri funebri, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli di proprietà di società private che gestiscono pubblici servizi come ENEL, EAAP, Telecom e della Società di gestione della fornitura del Gas muniti di logo sulla carrozzeria, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità.

                                             PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Con riferimento alle categorie individuate ai punti 1) – 18), le autorizzazioni per il transito e/o la sosta all’interno dell’A.P.U. sono rilasciate, previa istanza dell’interessato, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione della richiesta. L’Ufficio, ove la documentazione prodotta fosse incompleta, richiederà formalmente l’integrazione della stessa, sospendendo il termine di cui innanzi. Le richieste, redatte su apposito modulo predisposto in cui dovrà essere specificato quale tipologia di autorizzazione si richiede, devono essere rivolte al Sindaco ovvero ad altro soggetto dallo stesso delegato e devono consistere in:

> istanza, redatta su apposito modulo, in cui si dichiari, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:

1) dati anagrafici, residenza e codice fiscale del richiedente nonché dati catastali dell’immobile;

2) la disponibilità o meno di un posto auto a servizio dell’immobile cui afferisce la richiesta;

3) se, per l’unità immobiliare, sia stata già rilasciata ovvero richiesta altra tipologia di autorizzazione; 

>copia del documento d’identità del richiedente;

> copia della carta di circolazione del veicolo;

> copia del rogito notarile ovvero visura catastale aggiornata (in caso di residenti in immobili di proprietà);

> copia del contratto di locazione o di comodato regolarmente registrati (in caso di residenti ovvero dimoranti titolari di un contratto di locazione e/o comodato);

> dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, da parte del proprietario locatore o comodante, di non possedere altra autorizzazione con riferimento all’unità immobiliare di cui dispone il locatario o il comodatario;

> copia contrassegno di parcheggio per disabili ex art. 381 comma 2 D.P.R. n. 495/1992 nel caso della autorizzazione prevista al punto n. 5);

> documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica nel caso di cui alle autorizzazioni previste ai punti nn. 7) e 8);

> ogni altro titolo o documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria."

 

Ricordiamo che la Giunta Municipale con propria delibera n.162 dell'1.6.2018 ha stabilito quanto segue:

"1. di istituire, in via sperimentale per anni uno a decorrere dall’ultimazione dei lavori di installazione telecamere, un’area pedonale urbana, come meglio evidenziato nell’allegata planimetria, in tutta la Piazza Pisanelli, in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 13 e la suddetta Piazza Pisanelli;

2. di limitare l’estensione temporale dell’area pedonale, così individuata, a tutti i giorni dell’anno nella fascia oraria compresa dalle ore 21:00 alle ore 05:00, con una deroga per i cittadini ivi residenti;

3. che i varchi di accesso all’area pedonale siano controllati attraverso un sistema digitale di telecamere per il rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada;

4. di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Locale, della emissione delle ordinanze attuative della presente deliberazione e di ogni altra ordinanza che si rendesse necessaria per disciplinare aspetti di natura tecnica e/o gestionali non previsti dalla presente deliberazione ma comunque direttamente e/o indirettamente ad essa connessi;

5. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con la collaborazione del Comando di Polizia Locale, di provvedere all’installazione della necessaria segnaletica stradale in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada;

6. di dare mandato al Responsabile del Settore Polizia Locale ai fini della trasmissione degli atti al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini, ove necessario, dell’acquisizione della autorizzazione di cui al D.P.R. n. 250/1999;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;"

 

In allegato:

- la Delibera di Giunta Municipale  n.65 del 9 aprile 2019;

- il Disciplinare dell'Area Pedonale Urbana (che comprende anche gli schemi di domanda per richiedere autorizzazione per il transito e/o la sosta nell'Area Pedonale Urbana) - allegato alla Delibera di Giunta Municipale n.65 del 9 aprile 2019 ;

- la delibera di Giunta Municipale n.162 dell'1.6.2018;

- la planimetria riguardante l'Area Pedonale Urbana - allegata alla Delibera di Giunta Municipale n.162 dell'1.6.2018..

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