"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Legge regionale n.44 del 14.12.2012

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.183 del 18

dicembre 2012, è stata pubblicata la legge regionale n.44 del 14 dicembre 2012, con la quale è stata

approvata la disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica.


Per

opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20

-21-22 della succitata legge

regionale.


                                                     "Art. 1



                                       

Oggetto e finalità


1. La presente legge disciplina l’adeguamento

dell’ordinamento regionale alle disposizioni della  Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle procedure di Valutazione ambientale

strategica (VAS) in

attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

2. In particolare, la presente

legge disciplina:

a) le competenze della Regione e quelle degli enti locali;

b) i criteri per la

individuazione degli enti territoriali interessati;

c) i criteri specifici per l’individuazione dei

soggetti competenti in materia ambientale;

d) fermo il rispetto della legislazione dell’Unione europea e

la compatibilità con il d.lgs. 152/2006, ulteriori modalità per

l’individuazione dei piani

e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento delle relative consultazioni;

e) le modalità di

partecipazione delle Regioni confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali

in materia;

f) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a

VAS e dei pareri motivati in sede di

VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali

di cui al d.lgs. 152/2006 e alla legge 7 agosto

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La valutazione ambientale di piani e

programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di:

a) garantire

un elevato livello di protezione dell’ambiente;

b) contribuire all’integrazione di considerazioni

ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi;



c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli

ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione degli effetti

connessi all’attività economica;

d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle

generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.



4. La Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della

legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo



altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le

modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui

la Regione esercita potestà legislativa.




                                    

               Art. 2



                                              Definizioni


1. Ai fini della presente legge si intende

per:


a) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a

breve e a lungo termine, permanente e

temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa

dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,

paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici, in

conseguenza

dell’attuazione sul territorio di piani o programmi;

b) patrimonio culturale: l’insieme costituito

dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui al comma 1 dell’articolo 2 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo



10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e

di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla UE, nonché le loro modifiche:



1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure

predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa,



amministrativa o negoziale;

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative;

d) modifica: la variazione di un piano o programma che possa produrre effetti

sull’ambiente;

e) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione

del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;

f)

autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della

presente legge, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico

o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

g) proponente: il

soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;



h) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro

specifiche

competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti

sull’ambiente dovuti all’attuazione

dei piani o programmi;

i) verifica di

assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le

loro  modifiche, possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di

valutazione secondo le

disposizioni della presente legge, considerato il diverso livello di sensibilità

ambientale delle aree interessate;

j) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante

dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

k) rapporto

ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo

10;

l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle

amministrazioni, del pubblico

e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione di piani e

programmi;

m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della

legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni

o i gruppi di tali persone;

n) pubblico

interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o

che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che

promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa

statale

vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio

regionale, sono considerate come aventi interesse;


o) parere motivato: il provvedimento obbligatorio

con eventuali osservazioni e condizioni  che conclude la fase di valutazione  di VAS, espresso

dall’autorità competente  sulla base dell’istruttoria svolta e  degli esiti delle

consultazioni;

p) conservazione: un complesso di misure  necessarie per mantenere o ripristinare gli 

habitat naturali e le popolazioni di specie  di fauna e flora selvatiche in uno stato  soddisfacente,

così come disciplinate  dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio

1992 relativa alla conservazione

degli  habitat naturali e seminaturali e della flora  e della fauna selvatiche e dal decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre  1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione  della direttiva

92/43/CEE relativa  alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali, nonchè della flora e

della  fauna selvatiche).




                                    

                      Art. 3



                                       

Ambito di applicazione


1. La VAS riguarda i piani e i programmi che  possono avere

impatti significativi sull’ambiente e  sul patrimonio culturale.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le

disposizioni  della presente legge i piani o programmi la cui  approvazione compete alle pubbliche

amministrazioni  del territorio della Regione Puglia.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, 

viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i  programmi:

a) che sono elaborati per la

valutazione e  gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente,  per i settori agricolo,

forestale,  della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico,  della pianificazione territoriale o della  destinazione dei suoli,

e che definiscono  il quadro di riferimento per l’approvazione,  l’autorizzazione, l’area di

localizzazione  o comunque la realizzazione di  interventi soggetti alla normativa statale e



regionale vigente in materia di Valutazione  d’impatto ambientale (VIA);

b) per i quali, in

considerazione dei possibili  impatti sulle finalità di conservazione dei  siti designati come Zone di

protezione

speciale (ZPS) per la conservazione degli  uccelli selvatici e quelli classificati come 

Siti di importanza comunitaria (SIC) per  la protezione degli habitat naturali e della  flora e della fauna

selvatica, si ritiene  necessaria una valutazione d’incidenza ai  sensi dell’articolo 5 del dpr

357/1997.

4. Per i piani e i programmi di cui al comma 3  che determinano l’uso di piccole aree a

livello  locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi  di cui al comma 3, la valutazione

ambientale  è necessaria qualora l’autorità competente  valuti che possano avere impatti

significativi sull’ambiente,  secondo le disposizioni contenute  all’articolo 8.

5.

L’autorità competente valuta, secondo le  disposizioni di cui all’articolo 8, se i piani e i

programmi,  diversi da quelli di cui al comma 3, che  definiscono il quadro di riferimento per

l’autorizzazione  di progetti non soggetti alla normativa statale

e regionale vigente in materia di

VIA, possono  avere effetti significativi sull’ambiente.

6. Per progetti di opere e interventi da

realizzarsi  nell’ambito del Piano regolatore portuale, già  sottoposti a VAS, e che rientrano tra

le categorie per  le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti  tutti gli elementi valutati

in sede di VAS o  comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.

Qualora il Piano regolatore portuale

ovvero le  rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere  sottoposti a VIA nella loro interezza secondo

le  norme UE, tale valutazione è effettuata secondo le  modalità e le competenze previste dalla

normativa

statale e regionale vigente in materia di VIA, è integrata  dalla VAS per gli eventuali

contenuti di pianificazione  e si conclude con un unico provvedimento.

7. Per le modifiche dei piani e dei

programmi  elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a

provvedimenti  di autorizzazione di opere singole che hanno per  legge l’effetto di variante ai suddetti

piani e programmi,  ferma restando l’applicazione della disciplina  in materia di VIA, la VAS non

è necessaria per  la localizzazione delle singole opere.

8. Gli strumenti attuativi di piani

urbanistici già  sottoposti a VAS non sono sottoposti a VAS né a  verifica di

assoggettabilità qualora non comportino  variante e lo strumento sovraordinato in sede di  valutazione

ambientale strategica definisca l’assetto

localizzativo delle nuove previsioni e delle  dotazioni

territoriali, gli indici di edificabilità, gli  usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici 

e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e  le condizioni di sostenibilità ambientale delle

trasformazioni  previste.

9. I piani di qualità dell’aria ambiente, previsti  dagli

articoli 9 e 13 del decreto legislativo 13 agosto  2010, n.155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE  relativa

alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria  più pulita in Europa), sono sottoposti alla

verifica di

assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8.

10. Sono comunque esclusi dal

campo di applicazione  della presente legge:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente  a

scopi di difesa nazionale caratterizzati  da somma urgenza o coperti dal

segreto di Stato;

b) i

piani e i programmi finanziari o di  bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo 

per l’incolumità pubblica;

d) i piani di gestione forestale o strumenti  equivalenti,

riferiti a un ambito aziendale  o sovraziendale di livello locale, redatti  secondo i criteri della gestione

forestale  sostenibile e approvati dalle Regioni o  dagli organismi dalle stesse individuati;

e) il

piano stralcio per la tutela dal rischio  idrogeologico, di cui al comma 1 dell’articolo  67 del d.lgs.

152/2006, e le relative

varianti;

f) le varianti urbanistiche determinate

dall’approvazione  del piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari, laddove  riguardino

piccole aree a livello locale,  ovvero comportino modifiche minori a  piani e programmi vigenti.

11.

La Giunta regionale disciplina, entro sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,

ulteriori modalità per l’individuazione  dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica 

di assoggettabilità a VAS, con particolare  riguardo alle materie in cui la Regione esercita 

potestà legislativa, nel rispetto della normativa UE  e statale. Tali modalità possono includere la

verifica  di assoggettabilità semplificata (come definito al  comma 6 dell’articolo 12 del d.lgs.

152/2006) e la  verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e  programmi prevista dal paragrafo

5 dell’articolo 3  della direttiva 2001/42/CE. La Regione disciplina  altresì le modalità

per la registrazione dei casi di

esclusione previsti dalla normativa vigente.

12. Gli atti di cui al

comma 11 sono adottati, su  proposta dell’Assessorato con compiti di tutela,  protezione e valorizzazione

ambientale, d’intesa  con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione  e programmazione

pertinenti, previa consultazione  dei soggetti competenti in materia  ambientale di cui all’articolo 6 e

sentito il pubblico  interessato. Nell’individuazione di specifici tipi di  piani o programmi che, di

norma, non sono soggetti  a VAS, la Regione:

a) tiene conto dei pertinenti criteri di cui 

all’Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs  152/2006;

b) definisce il tipo di piani o programmi

in  relazione al loro oggetto, alle dimensioni  degli interventi previsti e/o all’estensione  delle

aree interessate, nonché alle sensibilità

ambientali ivi riscontrate.

13. La VAS viene

effettuata ai vari livelli istituzionali  tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare  i procedimenti

ed evitare duplicazioni nelle  valutazioni.

14. La VAS costituisce, per i piani e programmi a  cui si

applicano le disposizioni della presente legge,  parte integrante del procedimento di adozione e  approvazione.

I provvedimenti amministrativi di  approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta,  sono annullabili

per violazione di

legge.


                                    

          Art. 4

Attribuzione ed esercizio  della competenza

per la VAS


1. L’autorità competente per la VAS è individuata  nel

rispetto dei principi generali stabiliti dalla  normativa statale. Essa deve possedere i seguenti  requisiti:



a) separazione dall’autorità procedente, condizione  che si intende soddisfatta anche

se  l’autorità procedente e quella competente  sono diversi organi o articolazioni della 

stessa amministrazione;

b) adeguato grado di autonomia amministrativa;

c) opportuna competenza

tecnica e amministrativa  in materia di tutela, protezione e  valorizzazione ambientale.

2. In sede

regionale, l’autorità competente per  la VAS è individuata nella struttura cui sono

attribuite  le funzioni in materia di valutazioni ambientali.

3. La Regione delega l’esercizio della

competenza  per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative  disciplinate dal d.lgs 267/2000,

limitatamente  ai piani e programmi che sono approvati in  via definitiva dai comuni, a condizione che

soddisfino  almeno una delle seguenti condizioni:

a) non siano soggetti a verifiche di

compatibilità  vincolanti in sede regionale, ivi  incluse la valutazione d’incidenza ai

sensi  del d.p.r. 357/1997 e la verifica di compatibilità  alla vigente pianificazione paesaggistica;



b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici  generali approvati ai sensi della  legge regionale

27 luglio 2001, n. 20

(Norme generali di governo e uso del territorio),  per i quali sia stata svolta la

VAS.

4. I requisiti di cui al comma 1 si intendono  soddisfatti, ai fini dell’attivazione della

delega ai  comuni, alle seguenti condizioni:

a) che i comuni siano dotati di una struttura 

amministrativa autonoma da quella  responsabile dell’elaborazione del piano  o programma e preposta ai

compiti di  tutela, protezione e valorizzazione  ambientale, anche nelle forme associative



disciplinate dal d.lgs. 267/2000;

b) che sia garantita, nell’esercizio delle funzioni 

delegate di cui al presente articolo,  l’adeguata competenza tecnica in materia

di tutela,

protezione e valorizzazione  ambientale, anche ricorrendo alle commissioni  locali per il paesaggio, di cui

alla

legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20  (Norme per la pianificazione paesaggistica),  laddove

istituite, opportunamente

integrate da soggetti con qualificata esperienza  nella valutazione

dell’impatto  ambientale di piani e programmi, come  definito alla lettera a) del comma 1

dell’articolo  2.

5. L’attribuzione delle deleghe avviene, su  istanza del Comune, con

atto formale della Giunta  regionale su proposta dell’Assessorato con compiti  di tutela, protezione e

valorizzazione ambientale.

La Regione favorisce l’attuazione di programmi di  formazione e

assistenza ai comuni destinatari delle  deleghe di cui alla presente legge.

6. In materia di VAS, fermo il

rispetto della  legislazione UE e compatibilmente con i principî  fondamentali dettati dal

d.lgs.152/2006, la Regione  conserva le funzioni legislative e regolamentari, di  indirizzo, attraverso

l’emanazione di specifiche

direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza  anche attraverso

l’esercizio dei poteri sostitutivi  previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.

7.

A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza  da parte dei comuni nello svolgimento  dei processi di

VAS di loro competenza ovvero a  seguito di comunicazione, da parte del proponente,  di inutile decorrenza dei

termini per la conclusione

dei procedimenti senza che siano stati assunti da  parte del comune i previsti

provvedimenti finali,  invita e diffida l’ente delegato ad adempiere entro  un termine non superiore a

trenta giorni. Decorso  inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale  provvede in via sostitutiva,

entro sessanta  giorni.






                                                 Art. 5

Criteri per l’individuazione degli enti

territoriali interessati



1. Gli enti locali, definiti ai sensi del d.lgs.267/2000, partecipano alle

procedure di VAS nei  termini previsti per i soggetti competenti in materia ambientale, nei seguenti casi:



a) piani o programmi che interessano, anche parzialmente, il proprio territorio;

b) piani o programmi che

interessano l’intero territorio di enti locali contermini;

c) piani o programmi che interessano anche

parzialmente il territorio di enti locali

contermini e che definiscono il quadro di riferimento per la

realizzazione di progetti  di interesse sovralocale, ivi inclusi quelli soggetti alla normativa statale e regionale

vigente in materia di VIA.

2. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità

procedente, può motivatamente provvedere a individuare ulteriori enti territoriali interessati.





                                                Art. 6

Criteri per l’individuazione dei soggetti

competenti in materia ambientale



1. I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati,

nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge, in ragione delle specifiche competenze o

responsabilità in campo

ambientale a essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e al

fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, di contribuire all’integrazione di

considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle

condizioni per uno sviluppo sostenibile.

2. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia

ambientale è finalizzato a evidenziare le  eventuali criticità ambientali nell’ambito

territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale

che potrebbero derivare dall’attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e

compensazione.

3. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti,

l’autorità competente,  d’intesa con l’autorità procedente, può concordare

con i soggetti competenti in materia ambientale forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente

legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla

osta  e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in

riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.

4. L’autorità

competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia

ambientale tenendo conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma e delle peculiarità del territorio

interessato.

5. I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:



a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e

programmazione di rilevanza ambientale;

b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e

paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;

c)

Autorità idrica pugliese;

d) Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente

della Puglia (ARPA);

e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato;

f)

Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato;

g) Ministero per i beni e le attività

culturali, strutture competenti per il territorio interessato.

6. Laddove il territorio su cui esercitano le

rispettive competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti

sono sempre individuati

come soggetti competenti in materia ambientale:

a) Consorzi di bonifica;



b) Autorità portuali o marittime;

c) Enti Parco;

d) Enti di Gestione dei siti della Rete

Natura 2000.

7. La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali

è sempre individuata come soggetto competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è

autorità competente.





                                                   Art. 7



                                    Modalità di

svolgimento



1. La VAS è avviata dall’autorità procedente contestualmente al

processo di formazione del  piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 15:



a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai casi definiti

dall’articolo 3, con la predisposizione di un rapporto preliminare di verifica;

b) l’impostazione

della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un

rapporto preliminare di orientamento;

c) l’elaborazione del rapporto ambientale;

d) lo

svolgimento di consultazioni;

e) la valutazione del piano o programma, tenuto conto del rapporto ambientale e

degli esiti delle consultazioni, che si conclude con espressione del parere motivato;

f) la decisione, ovvero

l’atto di approvazione del piano o programma;

g) l’informazione sulla decisione;

h) il

monitoraggio.

2. La procedura di VAS è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o

programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione

dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti

dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della

loro approvazione.

3. La verifica di assoggettabilità e l’impostazione della VAS di cui alle

lettere a) e b) del comma 1 vengono svolte precedentemente all’adozione del piano o programma, laddove prevista, e

comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione del piano o programma.

4. Ai fini della

semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l’autorità procedente  può,

d’intesa con il proponente, presentare direttamente un’istanza di VAS relativa a piani e  programmi per

i quali è prevista la verifica di assoggettabilità, laddove disponga di elementi sufficienti a ritenere che

i predetti piani o programmi possano comportare impatti significativi sull’ambiente.

5. Qualora il

proponente sia un soggetto pubblico differente dall’autorità procedente, l’autorità 

competente, d’intesa con l’autorità procedente, può attribuire al proponente l’esercizio,

anche parziale, delle funzioni dell’autorità procedente di cui agli articoli da 8 a 15.

6.

L’autorità competente, ove ritenuto utile e anche su richiesta dell’autorità procedente,

indice  una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, al fine

di acquisire elementi informativi e i contributi delle altre amministrazioni pubbliche interessate.





                                                     Art. 8



                                     Verifica di

assoggettabilità



1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo

3, l’autorità procedente  formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di

piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente

un’istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare

difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il rapporto preliminare di verifica,

comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti

significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri

dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;

b) copia dell’atto amministrativo di

formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera

a);

c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi 

sull’ambiente;

d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti

territoriali interessati da consultare;

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o

programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali

interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già

effettuata.

2. L’autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli

enti territoriali  interessati, tenendo conto dell’elenco proposto dall’autorità procedente,

verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di

cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e

comunica agli stessi soggetti, nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le

modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e

degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all’autorità competente e

all’autorità procedente.

Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti,

l’autorità competente procede comunque a norma del comma 4.

3. L’autorità procedente

può trasmettere all’autorità competente, entro i trenta giorni successivi al  termine di cui al

comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in

materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell’ambito della consultazione, in modo da fornire

ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Salvo quanto diversamente concordato con

l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui

all’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti

competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere

impatti significativi sull’ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui

al comma 1, sentita l’autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il

piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela

avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo

amministrativo.

5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino ufficiale

della Regione Puglia, a cura dell’autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali

dell’autorità procedente  e dell’autorità competente.

6. Il rapporto preliminare

di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi  provvedimenti di adozione e

approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della  verifica, comprese le motivazioni

dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità

procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente

con il provvedimento di verifica.

7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero le VAS relative a

modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla

verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15, si limita ai

soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti

sovraordinati e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale,

su proposta dell’Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.





                                                   Art. 9



                                     Impostazione della

VAS



1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 3 oppure in seguito a

un  provvedimento di assoggettamento di cui all’articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il

proponente o l’autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla

definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e

comprendente:

a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l’ambito

territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione

ambientale,  territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;

b) l’esplicitazione di come

la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto

delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione

e consultazione;

c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale

interessato dall’attuazione del piano o programma;

d) l’impostazione del rapporto ambientale e

della metodologia di valutazione;

e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali

significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma;

f) l’elenco dei soggetti competenti

in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di

partecipazione pubblica previste.

2. L’autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando

all’autorità competente un’istanza  corredata della seguente documentazione su supporto

informatico:

a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1;

b) copia dell’atto

amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma,  comprensiva del rapporto preliminare di

orientamento;

c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da

consultare;

d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;

e) i contributi, i

pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in

materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di

consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.

3. Contestualmente alla presentazione

dell’istanza di cui al comma 2, l’autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i

soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al

piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all’autorità

competente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.

4.

L’autorità competente, se necessario, può richiedere all’autorità procedente di

integrare l’elenco  dei soggetti competenti in materia ambientale e/o degli enti territoriali interessati.



5. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si conclude

entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 2.

6. Al fine di evitare

duplicazioni, l’autorità competente può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche

condizioni, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 conclusa con

l’assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione preliminare.






                                    

             Art. 10



                   

Redazione del rapporto ambientale



1. Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, il

proponente o l’autorità procedente  redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante

del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione e approvazione.

2. Nel rapporto

ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o programma

proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L’allegato VI alla Parte Seconda del d.lgs. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a

tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei

metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

3. Il

rapporto ambientale dà atto degli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia come sono  stati presi

in considerazione i contributi pervenuti.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere

utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell’ambito di altri

livelli decisionali o altrimenti acquisite in  attuazione di altre disposizioni normative.

4. Per

facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una

sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto

ambientale.







                                                     Art. 11



                                             Consultazione



1. La fase di consultazione è finalizzata a

garantire la partecipazione del pubblico, dei soggetti  competenti in materia ambientale e degli enti territoriali

interessati. Essa ha una durata minima di sessanta giorni.

2. L’autorità procedente sottopone a

consultazione una proposta di piano o programma adottata  secondo le modalità previste dalla normativa

vigente per specifici piani e programmi, o comunque formalizzata con atto amministrativo monocratico o collegiale.



3. Ai fini della consultazione, l’autorità procedente:

a) deposita per sessanta giorni una

copia cartacea della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non

tecnica, presso i propri uffici e quelli delle province interessate e pubblica la stessa sul proprio sito web;



b) trasmette una copia cartacea e una digitale della documentazione relativa al piano o  programma, compresi

il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, all’autorità competente, che a sua volta cura la

pubblicazione sul proprio sito web;

c) comunica l’avvenuta pubblicazione della documentazione e le

modalità di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali

interessati, affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi;

d) cura la pubblicazione

di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia contenente:

1) il titolo della proposta di piano o

programma;

2) l’indicazione del proponente e dell’autorità procedente;

3)

l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della

sintesi non tecnica;

4) i termini e le modalità di presentazione delle osservazioni.

4. Entro

il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3,  chiunque può

prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni

in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Qualora gli enti consultati non si

siano espressi nei termini previsti, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 12.



5. L’autorità procedente garantisce che le procedure di deposito, pubblicità e

partecipazione  previste dalle vigenti normative per specifici piani e programmi siano coordinate al fine di evitare



duplicazioni con le disposizioni della presente legge.





                                                   Art. 12



                           Espressione del parere motivato



1. Al termine della fase di

consultazione, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente  osservazioni,

obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in  materia ambientale e degli enti

territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma

e/o al rapporto ambientale. L’autorità competente, anche su richiesta del pubblico interessato o del

proponente, può disporre lo svolgimento di un dibattito pubblico per l’esame del piano o programma, del

rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si svolge secondo le modalità descritte al comma 8

dell’articolo 19 e comunque non determina interruzioni o sospensioni dei termini procedimentali.

2.

L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, inclusa quella  prodotta

ai sensi del comma 1, svolge le attività tecnico- istruttorie ed esprime il proprio parere motivato entro i

novanta giorni successivi ai termini di cui al comma 1. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è

disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

3. Il parere motivato contiene condizioni

e osservazioni, al fine di garantire un elevato livello  di protezione dell’ambiente, di contribuire

all’integrazione di considerazioni ambientali nei piani e  programmi e di assicurare che gli stessi siano

coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

4. L’autorità procedente e

il proponente, anche in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del

piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni

del piano o programma.





                                                  Art. 13



                                               Decisione


1. L’autorità procedente e

il proponente provvedono alla redazione della dichiarazione di sintesi,  che costituisce parte integrante del piano

o programma,tenendo conto di tutti gli elementi emersi  durante la valutazione e descrivendo le modalità con

cui l’intero processo ha influenzato i contenuti  del piano o programma. In particolare, la dichiarazione di

sintesi illustra, alla luce delle condizioni e  osservazioni contenute nel parere motivato:

a) in che modo

le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

b) come si è tenuto conto del

rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

c) le ragioni per le quali è stato scelto il

piano o programma adottato, in considerazione delle alternative possibili che erano state individuate.

2.

L’autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della 

dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta

all’approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la

consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione.







                                                    Art. 14



                                  Informazione sulla decisione





1. L’autorità procedente (o l’organo competente all’approvazione) pubblica un

avviso sul Bollettino  ufficiale della Regione Puglia relativo all’approvazione del piano o programma con

l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione dello stesso e di tutta la documentazione oggetto

dell’istruttoria.

2. L’autorità procedente e quella competente rendono pubblici sul proprio

sito web l’atto di  approvazione finale comprensivo di:

a) parere motivato espresso

dall’autorità competente;

b) dichiarazione di sintesi;

c) misure adottate in merito al

monitoraggio.

3. La documentazione di cui alle lettere b) e c), unitamente agli elaborati di piano o

programma  approvati, è trasmessa dall’autorità procedente, solo su supporto informatico,

all’autorità competente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web.





                                                 Art. 15



                                            Monitoraggio



1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti

significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti

negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

2. Il monitoraggio è effettuato

dall’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente  e con il

proponente.

3. Le misure adottate in merito al monitoraggio, che costituiscono parte integrante del

rapporto  ambientale, comprendono:

a) le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli

indicatori necessari alla valutazione degli impatti, coerentemente con quelli utilizzati nella descrizione dello stato

dell’ambiente e nella valutazione delle alternative;

b) la periodicità della produzione di un

rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti;

c) le misure correttive da adottare;



d) le indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, ruoli e risorse necessarie  per la

realizzazione e la gestione del monitoraggio.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di

monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzati, ove possibile, le informazioni utili raccolte nell’ambito

del monitoraggio di altri piani e programmi, nonché le informazioni, le modalità e le procedure di

controllo eventualmente esistenti e già predisposte per il piano stesso.

5. Dei risultati e delle

eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata  informazione attraverso i siti web

dell’autorità competente e dell’autorità procedente.

6. Le informazioni raccolte

attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali  modifiche al piano o programma e comunque

sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi

piani o programmi che interessano il medesimo territorio.



7. La Regione può disciplinare, con successivi atti della Giunta, su proposta dell’Assessorato

con  compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, le modalità di collaborazione tra

autorità  competente, autorità procedente e proponente ai fini dello svolgimento del monitoraggio,

nonché il  ruolo dell’ARPA nell’ambito dei compiti istituzionali alla stessa attribuiti dalla

normativa vigente.







                                                     Art.16

Norme per il coordinamento

e la semplificazione dei procedimenti



1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o

funzionalmente collegati, le modalità  di svolgimento della VAS prevedono il necessario coordinamento

interistituzionale o intersettoriale,  al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo

duplicazioni delle  valutazioni.

2. Le autorità preposte all’approvazione dei piani o

programmi tengono conto delle valutazioni  eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi

sovraordinati, individuando

quelle che possono più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di

maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da

mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

3. Al fine

di evitare duplicazioni delle attività amministrative, le procedure di deposito, pubblicità, 

consultazione e partecipazione pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 11 sono coordinate con quelle

previste per

specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di settore.

4. Per i piani e programmi di cui alla

vigente normativa statale e regionale in materia di urbanistica  e governo del territorio, il rapporto ambientale e

la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma e le consultazioni di cui

all’articolo 11 vengono effettuate contemporaneamente alle fasi di deposito, pubblicazione e consultazione previste

dalla predetta normativa.

5. Nelle attività disciplinate dal presente articolo sono utilizzate le

infrastrutture informatiche  previste nella normativa e nei programmi regionali inerenti alla promozione

dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema

regionale, al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della

legge regionale e gli altri soggetti coinvolti e interessati.







                                               Art. 17



                Integrazione tra

valutazioni ambientali



1. La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del

procedimento di VAS del piano o programma.

2. Nei casi di cui al comma 1 il rapporto preliminare di verifica

e/o il rapporto ambientale devono  recare i contenuti previsti dall’allegato G del d.p.r. 357/1997.



3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche

con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza.

4. La

verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di cui all’articolo 20 del d.lgs. 152/2006 può essere

condotta nell’ambito della VAS, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nei seguenti casi:



a) coincidenza tra autorità procedente e proponente;

b) per procedimenti di approvazione di

varianti urbanistiche ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica

7 settembre

2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le

attività produttive, ai sensi dell’articolo  38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

c) altri procedimenti autorizzativi

complessi, ivi compresi gli Accordi di Programma di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000;

d) in casi

differenti dai precedenti su esplicita richiesta del proponente all’autorità procedente.

5. Le

procedure di VIA di progetti e i processi di VAS relativi a piani e programmi direttamente ed  esclusivamente

funzionali a determinare l’approvazione dei predetti progetti possono essere svolti  secondo modalità

coordinate o comuni, a condizione che ricorra almeno uno dei casi di cui al  comma 4.

6. Nei casi previsti

ai commi 4 e 5 il comune, laddove risulti titolare della delega per entrambe le  procedure, esercita la competenza

per la VIA e la VAS. In tutti gli altri casi di procedure coordinate o comuni relative a piani, programmi e progetti la

cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali, la Regione esercita la competenza per la VIA e la VAS e non

operano, in caso di contrasto, le deleghe nei confronti di province e comuni

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