Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

Decreto - legge 7 maggio 2012, n.52

Dettagli della notizia

L'URP rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2012, è stato

pubblicato il decreto - legge 7 maggio 2012, n.52, recante:"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione

della spesa pubblica
", del quale si riportano di seguito, per opportuna conoscenza, gli articoli 1, 2 , 3 ,

4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.







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                  &nb

sp;                   &nbs

p;           "Art. 1



Comitato

interministeriale per la revisione della spesa pubblica




1. Al fine di coordlnare

l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, e' istituito un Comitato

interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma

di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle

finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenzadel Consiglio con funzioni di Segretario del

Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto puo' modificare la composizione del

Comitato. Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei

programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti,

ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli

immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio

2012. 



           &nbs

p;                    

;               Art. 2



/>
Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi



/>


1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza

pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione,

garantendo altresi' la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle relative procedure, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i

rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare un Commissario straordinario, al quale

spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle

amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento

dell'attivita' di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in

considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi' con il Ministro delegato per

il programma di governo per l'attivita' di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2. Tra le

amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorita', anche indipendenti, organismi, uffici,

agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale partecipazione pubblica

diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro

dal disavanzo sanitario.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della

Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.

4. Per la definizione

del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto

del principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata,

comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per Ie Regioni e le Province autonome di Trento e

di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento delIa finanza pubblica.

/>




/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;        Capo I



/>
                   &

nbsp;                 Norme organizzative









/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;         Art. 3



/>
                   &

nbsp;  Organizzazione e programma di lavoro







1. Il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

a) la durata, comunque non superiore

ad un anno, dell'organo;

b) l'indennita' del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico

complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

/>
c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e

prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico

degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) gli uffici, il

personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali

il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle

sue funzioni.

2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato

interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;            Capo I



/>
                   &

nbsp;                   Norme

organizzative





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;            Art. 4



/>
                   &

nbsp;               Relazione al Parlamento

/>






1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce

semestralmente al Parlamento sull'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

/>
2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei conti.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;            Capo I



/>
                   &

nbsp;                Norme organizzative

/>






/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;          Art. 5



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;         Poteri



1. Il Commissario ha diritto di

corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a

notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il

pot ere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle societa' di cui all'articolo 2, comma

2, nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la

funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le societa' a

totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i

documenti richiesti, nonche', comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario.

2. Fatto

salvo quanta previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello

di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Commissario segnala al

Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti

amministrativi di caratLere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono

essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti

amministrativi, regolamentari e legislativi.

4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie

per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla

natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Su proposta del Commissario, il Presidente del

Consiglio dei Ministri Ministro da questi delegato o, Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti

misure:

a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e

servizi anche per ragioni di opportunita';

b) introduzione di obblighi informativi a carico amministrazioni

finalizzati alla trasparenza ed esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai

sensi del comma 1.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto

dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale , per quanto riguarda le

regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

7. Il Commissario

segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli

obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri puo' autorizzare, nel rispetto dell'articolo

120 della Costituzione, l'esercizio di sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

8. Le

amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.











/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;              Capo I



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;  Norme organizzative











/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;             Art. 6



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp; Requisiti di nomina













/>


                

;                    

                   Capo

I


                &nbs

p;                    

;      Norme organizzative



1. Il Commissario opera in

piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone provenienti da set tori

economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di notorie esperienza e capacita'. 



/>




/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;              Capo II



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Norme sostanziali



             &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art. 7


Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto

/>




1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.

488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o

nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualita' migliorativi di quelli

eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi

comparabili.

2. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata del presente decreto, la Consip puo'

pubblicare sul sito individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del

comma 1.

3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di

committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso

i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualita' delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi

dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i parametri di cui al comma 1.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;        Capo II



/>
                   &

nbsp;                   

Norme sostanziali







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;          Art. 8



/>
                  Dati in tema

di acquisizioni di beni e servizi



1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici,

l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio

portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e

b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni anche

aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di

fornitura.

2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonche'

delle attivita' strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione,

l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al

Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1. 



/>


/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp; 


                 

;                    

               Capo II



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    Norme sostanziali







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       Art. 9



Attivita' della centrale di committenza nazionale

attraverso sistema informatico





1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a

disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service

Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai

sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.









/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;     Capo II



/>
                   &

nbsp;                 Norme sostanziali









/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       Art. 10



Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi

informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza









/>
1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo

per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

/>






/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    Capo II



/>
                   &

nbsp;                Norme sostanziali

/>






/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       Art. 11



        

Mercato elettronico della pubblica amministrazione



1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, Ie seguenti parole: "e nel caso di acquisto

effettuato attraverso il mercato elettronico delIa pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del

Presidente delIa Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".









/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;           Capo II



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;   Norme sostanziali 







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       Art. 12



Aggiudicazione di appalti con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa





1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto

del Presidente delIa Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo:

"La commissione

apre in seduta pubblica i plichi contenenti Ie offerte tecniche al fine di procedere alIa verifica delIa presenza dei

documenti prodotti.".

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente delIa Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo:

"La commissione apre in seduta pubblica i plichi

contenenti Ie offerte tecniche al fine di procedere alIa verifica delIa presenza dei documenti prodotti".

/>
3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure quali non si sia ancora proceduto all'apertura le offerte tecniche

alla data di entrata in decreto.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    Capo II



/>
                   &

nbsp;                Norme sostanziali

/>






/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    Art. 13



Semplificazioni dei contratti di acquisto di beni e servizi

/>


1. Per i contratti relativi agli acquisti enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino

disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della

legge 8 giugno 1962, n. 604.







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;     Capo II



/>
                   &

nbsp;                  Norme

sostanziali



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;           Art. 14



Misure in tema di riduzione

dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia





1. Le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio,

adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa,

anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n.412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.









/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Capo II



/>
                   &

nbsp;              Norme sostanziali



/>




/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    Art. 15





/>
                   &

nbsp;             Copertura finanziaria



/>


1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a

euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge

12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 








/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Capo II



/>
                   &

nbsp;                Norme sostanziali

/>






/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;        Art. 16



/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;  Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la

conversione in legge. "






 


 




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                   &

nbsp;                   &n

bsp;       


 

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