"Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni."

Decreto - legge 25 gennaio 2010 n.2

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2010, è stato pubblicato il

decreto - legge 25 gennaio 2010, n.2, avente ad oggetto:"Interventi urgenti concernenti enti locali e

regioni."


Il provvedimento entra in vigore oggi 27 gennaio 2010.



Per

opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del suindicato decreto - legge.



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                                                                                  "Art.

1



Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali





1.

All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente:  «Il

Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per

l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante

ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione

residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei

rispettivi consigli. »; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole:  «consiglieri

comunali » sono inserite le seguenti:  «e dei consiglieri provinciali ».

2. Le disposizioni di cui ai commi 184,

185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal

2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo

rinnovo.





                                                                                             Art. 2

                  

Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province



1. Entro i1 30 novembre 2010 è ridefinita la

tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive

modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero

dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato

dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.





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                                                                                                     Art. 3



Interventi urgenti sul contenimento

delle spese nelle regioni





1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il

contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla

data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità , comunque

denominati, ivi compresi l'indennità  di funzione, l'indennità  di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque

titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in

alcun caso, l'indennita' spettante ai membri del Parlamento.





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                                                                                                 Art. 4



                           Disposizioni per la fun

zionalità  degli enti locali



1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti

locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni

di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1 ° marzo 2005, n. 26.

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono

determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modi fiche delle dotazioni dei fondi

successivamente intervenute.

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione

provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 2 della legge 23

dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

 «23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e

2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di

euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui

e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e aIle province che ne fanno richiesta, per fare

fronte agli indennizzi correlati strettamente aIle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla

base di una certificazione Ie cui modalitaà  sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alIa concorrenza del complessivo importo di 90

milioni di euro per il triennio 2010-2012. ».

5. II decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-

bis delIa legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

6. All'articolo 2, cooma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre

2009, n.191, le parole: i «n favore del comune di Roma » sono sopresse.

7. All'articolo 2, comma 195, delIa

legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate Ie seguenti modificazioni:

a) Ie parole:  «comune di Roma, anche

attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 » sono sostituite dalle seguenti:  «comune di Roma e al Commissario

straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma

189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti »;

b) sono

aggiunte, in fine, Ie seguenti parole:  «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del

Governo ».

8. All'articolo 2, comma 196, delIa legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate Ie seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo Ie parole:  «comune di Roma » sono sostituite dalle seguenti:  «Commissario

straordinario del Governo »;

b) al primo periodo Ie parole:  «concorrenza dell'importo » sono sostituite dalle

seguenti:  «concorrenza dei cinque sesti dell'importo » e Ie parole:  «, quanto a 500 milioni di euro, » sono soppresse;

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c) al secondo periodo, dopo Ie parole:  «Ministero dell'economia e delle finanze e il » Ie parole:  «comune di Roma »

sono sostituite dalle seguenti:  «Commissario straordinario del Governo »;

d) al secondo periodo Ie parole da:

 «subordinatamente » a:  «comma 190 » sono sostituite dalle seguenti:  «subordinatamente al conferimento o al trasferimento

degli immobili di cui al comma 190 »;

e) al secondo periodo, dopo Ie parole:  «il 31 dicembre 2010 » sono aggiunte

Ie seguenti:  «, anche tramite il ricavato delIa vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti

al Commissario straordinario del Governo ».

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, delIa legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27,

comma 14, delIa legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e Ie

relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa

tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale

comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con Ie regioni, ai sensi

delIa previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti delIa relativa dotazione finanziaria prevista

dal Fondo di sviluppo delle isole minori.







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                                                                                               Art. 5



                                                                      

Entrata in vigore





1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà  presentato alle Camere per la

conversione in legge."





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