Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2011/2012, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.

Decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari 29 luglio 2011, n.48

Dettagli della notizia

L'URP  comunica che nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 18 agosto

2011, è stato pubblicato il decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari 29 luglio 2011, avente

ad oggetto:"Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Determinazione del periodo vendemmiale 2011/2012, delle

fermentazioni e delle rifermentazioni.
"


Si riporta di seguito il testo del suindicato

decreto.


 


"DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE

AGROALIMENTARI 29 luglio 2011, n. 48





Legge n. 82 del 20 febbraio 2006.

Determinazione del periodo vendemmiale 2011/2012, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.



/>




Visto il Reg.(CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune

dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal

Reg.(CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;



Visto il Reg.(CE) n.555/2008 della Commissione

del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n.479/2008 del Consiglio relativo

all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi

terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;



Visto il Decreto

Ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio e

(CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei

sottoprodotti della vinificazione;



Visto il Reg. (CE) n.436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009

recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle

dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei

prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;



Visto il Decreto Legislativo n.

260/2000 e successive modifiche concernenti disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n.479/2008;

/>


Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente “Disposizioni di attuazione della normativa

comunitaria concernente l’Organizzazione Comune del Mercato del vino;



Visto l’art. 9,

comma 1, della sopra citata legge che demanda alle regioni la competenza di determinare il periodo entro il quale le

fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;



Visto l’art. 14 della sopra citata legge

che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno

dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell’art. 9, comma 1;

/>


Visto il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 relativo alle modalità di applicazione del

divieto di vinificazione delle uve da tavola;



Visto il Decreto Ministeriale n. 7407 del 4 agosto

2010, che modifica l’art. 5 del decreto ministeriale n. 5396, recante ulteriori disposizioni applicative

dell’utilizzo dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione;



Vista la DGR n. 2151

del 04/10/2010 - Disposizioni regionali in merito ai controlli in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della

vinificazione in applicazione al D.M. 4 agosto 2010 n.7407;



Considerato che occorre determinare nella

Regione Puglia, per la campagna vitivinicola 2011/2012, il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e

rifermentazione, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto

della normativa comunitaria e nazionale sopra specificata;



Per quanto specificato in premessa;

/>




DECRETA



Art. 1

Periodo vendemmiale

1. Per la campagna

vitivinicola 2011/2012 il periodo vendemmiale ha inizio il 1° agosto 2011 e termina il 30 novembre 2011.

2.

Tale periodo è prorogato al 10 dicembre 2011, esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in

mosto per la produzione di succhi d’uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno

presentato dichiarazione d’inizio attività, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre

2000.



Art. 2

Periodo fermentazioni

1. Per la campagna vendemmiale 2011/2012, il

periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 1° agosto e termina il 31

dicembre 2011.

2. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere

comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari con

sede in Via G. Falcone e P. Borsellino 2, 70125 - Bari.

3. È vietata qualsiasi fermentazione e

rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per

la preparazione dei vini spumante, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per

quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.



Art. 3

Detenzione delle

vinacce

1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30°

giorno della fine del periodo vendemmiale, così come determinato all’art. 1 del presente provvedimento. Per

dette vinacce si applicano le norme sul “ritiro sotto controllo” di cui all’art. 5 del decreto n. 5396

del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010.

Gli organi preposti alla

vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell’esecuzione del

presente provvedimento.

I sindaci dei comuni della Regione Puglia sono incaricati di disporre la pubblicazione

del presente decreto nei rispettivi albi comunali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia.



Bari, lì 29 luglio 2011



L’Assessore



Dott. Dario Stefàno "



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