Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14

Deliberazione di Giunta Regionale n.1576 del 3 settembre 2013

Dettagli della notizia

L'URP comunica che la Giunta Regionale della Puglia, con delibera n.1576 adottata nella seduta del 3 settembre 2013, ha approvato, ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n.14, in merito alla tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia, ha approvato le Linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali, che qui di seguito si riportano per opportuna conoscenza:

ALLEGATO A – LINEE GUIDA ESPIANTO/REIMPIANTO ULIVI MONUMENTALI

Le seguenti prescrizioni hanno valore di linee guida finalizzate a garantire il miglior attecchimento degli ulivi monumentali sottoposti ad espianto e successivo reimpianto in altra sede. Le seguenti indicazioni si applicano agli ulivi che presentano carattere di monumentalità (art. 2 della L.R. 14/2007) anche se non ancora inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'art. 5, e alle istanze di espianto e reimpianto per opere di pubblica utilità o concernenti limitati spostamenti di ulivi monumentali per opere di miglioramento fondiario di cui agli artt. 11 e 13.

Art. 1 - Potatura di preparazione al trapianto

Prima di essere sottoposti ad operazione di espianto, gli alberi interessati dovranno essere interessati da una riduzione della chioma - proporzionalmente alla riduzione dell'apparato radicale – effettuata mediante idonea potatura. Gli interventi cesori dovranno interessare le branchee dovranno avvenire a distanze non inferiori a 100 cm dalla loro inserzione sul tronco, al fine di mantenere le caratteristiche morfologiche distintive degli ulivi monumentali oggetto di intervento.
Allo scopo di favorire la cicatrizzazione delle ferite da potatura, i tagli di diametro ³ 5 cm dovranno essere coperti con mastice disinfettante.
Non sono ammessi interventi di capitozzatura, intesa come taglio delle branche principali all'altezza del loro punto di intersezione, di stroncatura intesa come taglio al tronco a diversa altezza.
I residui della potatura dovranno essere trattati secondo le indicazioni di legge.

Art. 2 – Espianto

L'espianto dovrà avvenire nel periodo di riposo vegetativo invernale della pianta per ridurre la crisi di trapianto, e precisamente da novembre ad aprile. Sono comunque da evitare i periodi più freddi, poiché l'albero sarà maggiormente sensibile a danni da basse temperature. Tale espianto andrà eseguito avendo cura di assicurare alla pianta un idoneo pane di terra, contenuto in una zolla, secondo le seguenti operazioni: si dovrà compiere uno scavo verticale tutto attorno alla pianta, contestualmente effettuando, con opportuna attrezzatura, tagli netti sull'apparto radicale, al fine di evitare strappi delle radici.
La zolla che si viene a creare dovrà essere avvolta da telo di juta o rete metallica prima di essere spostata onde evitare rotture o crepe alla stessa, inoltre le radici andranno rifilate.
Per il sollevamento, spostamento e trasporto della pianta dovranno essere utilizzati mezzi idonei.
Le dimensioni della zolla, contenuta nel telo o nella rete metallica, dovranno essere le seguenti:
diametro = diametro fusto ( misurato ad 130 cm dal colletto) x 1,5-2,00;
profondità = 1/2 - 2/3 del diametro della zolla stessa.
Nel caso di alberi con tronco fessurato o composto, o in ogni caso dotato di fragilità strutturale, dovranno essere previste apposite strutture lignee di ingabbiamento atte a ripartire con maggiore uniformità lo sforzo di sollevamento del tronco ed evitare rotture nei punti di maggiore fragilità.
Le piante con queste caratteristiche dovranno essere preferibilmente ricollocate nelle immediate vicinanze del sito di espianto per evitare danni relativi all'attività di carico, trasporto e scarico da mezzi di trasporto.
La pianta zollata dovrà essere riposizionata con le modalità ed i tempi indicati nella prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'espianto-reimpianto e, comunque, nel periodo individuato nel primo capoverso del presente articolo, nella buca di destinazione preventivamente e idoneamente preparata, come indicato nel successivo art. 4 "Reimpianto".

Art. 3 – Trasferimento ad altro sito

Le piante zollate dovranno essere trasferite nel luogo di messa a dimora con mezzi idonei, sui quali verranno poste con estrema cura ed in numero tale da non indurre stress o danneggiamenti di qualsiasi tipo. Il mantenimento della pianta nel sito di espianto e/o di reimpianto, ed il suo trasporto va effettuato avendo cura di adottare ogni accorgimento utile a limitarne la disidratazione ai fini del successivo attecchimento. Per lo stesso motivo, in caso di sosta prima del trapianto, l'albero deve essere protetto dall'irraggiamento diretto e dal vento.

Art. 4 – Reimpianto

Fermo restando quanto previsto riguardo il periodo idoneo per il reimpianto, di cui all'art. 2, questo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile dopo l'espianto.
Precedentemente alla messa a dimora degli alberi dovranno essere preparate buche di idonea larghezza..
Le buche dovranno essere parzialmente riempite con terra e torba, per consentire alla zolla di poggiare su uno strato idoneo ben assestato. Si dovrà inoltre procedere a smuovere il terreno lungo le pareti e il fondo della buca per evitare l'effetto vaso.
Durante lo scavo della buca, il terreno agrario dovrà essere separato e posto successivamente in prossimità delle radici; il terreno in esubero e l'eventuale materiale estratto non idoneo, dovrà essere allontanato dal sito di reimpianto.
Il sito prescelto per il reimpianto dovrà garantire che le radici non si vengano a trovare in una zona di ristagno idrico, nel qual caso si dovrà posare uno strato di materiale drenante sul fondo della buca.
La messa a dimora degli alberi si dovrà eseguire con i mezzi idonei in relazione alle dimensioni della pianta, facendo particolare attenzione che il colletto si venga a trovare a livello del terreno anche dopo l'assestamento. L'imballo della zolla, costituito da materiale degradabile, dovrà essere tagliato vicino al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo. Il materiale da imballaggio non biodegradabile dovrà invece essere asportato e smaltito a norma di legge.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in maniera ottimale ai fini del loro attecchimento e ripresa Autore/Fonte: Regione Puglia

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