LEGGE REGIONALE N.10/2014 - ART. 12 - RISERVA ABITATIVA - ATTO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito quasi integralmente il testo della delibera di Giunta Municipale n. 190 dell'11 agosto 2015, avente ad oggetto:"LEGGE REGIONALE N.10/2014 - ART. 12 - RISERVA ABITATIVA - ATTO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO".

 

                "LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Allo stato attuale va anzitutto rilevato che l'emergenza abitativa nel Comune di Tricase è caratterizzata da numerosi sfratti esecutivi e dalla necessità di sistemare un numero di nuclei familiari che si trovano in particolari e documentate situazioni di disagio sociale.

Il registrato progressivo aggravamento dell'emergenza registra diverse cause, tra le quali la crisi economica che sta mettendo in difficoltà un numero sempre maggiore di famiglie.

Gli attuali prezzi degli affitti sono dichiaratamente inaccessibili per la maggior parte delle famiglie a medio e basso credito.

Pertanto per tale categoria di famiglie è di fatto preclusa la possibilità di reperire sul mercato un adeguato alloggio.

Ciò ha determinato, conseguentemente, un notevole aumento delle richieste d'intervento da parte della Pubblica Amministrazione, per far fronte all'emergenza sociale abitativa.

Tutto quanto sopra premesso:

Vista la Legge Regionale 7 Aprile 2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni recante ad oggetto: "Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Visto, in particolare, l'art. 12 della suddetta Legge Regionale ove si stabilisce che la Giunta regionale, può riservare una aliquota, non superiore al 25% degli alloggi di E. R. P., da assegnare, per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:

- pubbliche calamità;

- sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità dello sgombero;

- per gravi motivi di pubblica utilità;

-sfratti nelle condizioni di cui all'art.5, comma 1, lettera a15);

-assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente motivata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Sentito l'Ente proprietario - A. R. C. A. SUD SALENTO di Lecce;

Ritenuto pertanto, per l'anno 2015, di avvalersi dell'art.12 comma 1 della Legge Regionale 10/2014 riservando la percentuale del 10% degli alloggi disponibili (per un totale di n.22) da assegnare annualmente per le situazioni di emergenza abitativa.

Preso atto che in forza del suddetto articolo i beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui alla L. R. 10/2014 anche se non hanno partecipato al bando di concorso.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

                       D E L I B E R A

1) Di approvare il contenuto della narrativa con particolare riferimento agli indirizzi programmatici ivi indicati, che hanno valenza di indirizzo e guida per gli atti conseguenti al presente provvedimento.

2) Di chiedere alla Giunta Regionale l'autorizzazione a riservare, per l'anno 2015, ai sensi della Legge Regionale 10/2014, per i motivi in premessa esposti, un'aliquota pari al 10% degli alloggi ERP disponibili, da assegnare con proprio provvedimento per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa (art.12 della succitata Legge).

Successivamente

                LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, espressa nei modi di legge

                     D E L I B E R A

3) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000."

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