Legge Regionale “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

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L'URP comunica che il Consiglio Regionale, nella seduta del 18.6.2019, con propria delibera n.282, ha approvato la  Legge Regionale “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Si riporta qui di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3:

 

                                                               "Art. 1

                                                        Obiettivi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale ed economico delle prestazioni rese dai professionisti su incarico dei privati e delle imprese nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio di titoli abilitativi e persegue altresì l’obiettivo di contribuire alla riduzione dell’evasione fiscale.

 

                                                            Art. 2

                             Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione

1. Nelle ipotesi in cui le istanze autorizzative o le istanze per la realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi presentate da privati o da imprese sono accompagnate da elaborati redatti da professionisti, le istanze medesime devono essere corredate dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

                                                              Art. 3

Attestazione di avvenuto pagamento della prestazione professionale effettuata

1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata dalla amministrazione che ha ricevuto l’istanza."

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