Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b).

Regolamento Regionale 18 aprile 2012,n. 8

Dettagli della notizia

L'URP  comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 20.4.2012, è

stato pubblicato il regolamento regionale 18 aprile 2012, n.8, recante: "Norme e misure per il riutilizzo

delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1,

lettera b)".


Finalità del regolamento sono: favorire il riciclo dell’acqua

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e il riutilizzo di acque reflue depurate e consentire un consumo idrico sostenibile.


Gli obiettivi di

qualità a cui mira il regolamento sono:


a) tutela qualitativa e quantitativa delle  risorse

idriche;

b) riduzione dei prelievi dalle acque superficiali  e sotterranee;

c) riduzione degli

impatti sui corpi idrici  recettori.


L'articolo 6 del regolamento  stabilisce le seguenti

destinazioni d'uso ammissbili delle acque reflue recuperate:


 

"a) Ambientale:

l’impiego di acqua reflua recuperata come acqua di alimentazione  per il ripristino o il miglioramento degli

equilibri idrici delle aree umide e per l’incremento  della biodiversità degli habitat  naturali;



b) Irriguo: l’impiego di acqua reflua recuperata  per l’irrigazione di colture destinate 

sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari,  nonché per

l’irrigazione di aree  destinate al verde pubblico o ad attività ricreative o sportive;

c)

Civile: l’impiego di acqua reflua recuperata  per il lavaggio delle strade nei centri  urbani; per

l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione  di reti duali di

adduzione,  separate da quelle delle acque potabili,  destinate al lavaggio ed irrigazione di aree  verdi

private ed allo scarico dei servizi  igienici negli edifici ad usi civile;

d) Industriale: l’impiego

di acqua reflua  recuperata come acqua antincendio, di  processo, di lavaggio e per i cicli termici  dei

processi industriali, con l’esclusione  degli usi che comportano un contatto tra  le acque reflue

recuperate e gli alimenti o  i prodotti farmaceutici e cosmetici."

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