“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”.

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L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.16 del 30 gennaio 2015, è stata pubblicata la legge regionale 27 gennaio 2015, n.3, avente ad oggetto:“Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario”.

 Ecco il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 della succitata legge regionale:

 

                                "Art.1

                             Finalità 1.

Nel rispetto dei principi e delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la presente legge persegue finalità di salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario della regione Puglia, ricompresi nelle Aree di interesse comunitario (SIC), nelle Zone di protezione speciale (ZPS), nelle aree naturali protette e nelle aree pubbliche o private comunque sottoposte a tutela ambientale e naturalistica, poste entro trecento metri dal mare, già patrimonio tutelato dalla Regione Puglia ai sensi dell’articolo 2.06 della deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T.P.). Approvazione definitiva) e dagli strumenti di pianificazione paesaggistica in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni, perseguendo e sanzionando attività e comportamenti che ne compromettano l’integrità e la naturale conformazione.

 

                                    Art. 2

                                  Sanzioni

1. Chiunque, con o senza ausilio di mezzi meccanici o attrezzature anche manuali, devasta irreversibilmente, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza delle dovute autorizzazioni, gli habitat costieri di interesse comunitario di cui all’articolo 1 è punito, fatte salve le più gravi sanzioni e gli obblighi disposti dal d.lgs. 152/2006, con la sanzione amministrativa, determinata dall’autorità competente, da un minimo di euro 15 mila a un massimo di euro 150 mila. 2. Qualora le attività sanzionate si verifichino in aree oggetto di concessione demaniale o autorizzazione a qualsiasi titolo, queste possono essere revocate dall’autorità concedente senza alcuna pretesa di risarcimento o di ripetizione da parte del concessionario.

 

                             Art. 3

                  Ripristino e risarcimento

1. Nei casi previsti dall’articolo 2 si applicano le disposizioni relative alle misure di ripristino e risarcimento previste dalla parte sesta del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia."

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