ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DEI MURETTI A SECCO E DELLE PIANTAGIONI LUNGO I MARGINI DELLE STRADE COMUNALI, VICINALI,INTERPODERALI O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE
Dettagli della notizia
L'URP segnala che con Ordinanza n.155, adottata in data 29 luglio 2019, recante:"ordinanza per la manutenzione dei muretti a secco e delle piantagioni lungo i margini delle strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale",
"IL SINDACO
Premesso che a seguito di sopralluogo lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali o ad uso pubblico nel territorio comunale, si è constatata la presenza di:
- Muri di recinzione realizzati prevalentemente con la tecnica di “muro a secco” in stato di abbandono che provocano crolli e cedimenti lungo il margine stradale;
- erba spontanea, rovi, siepi, rami, ecc. che si protendono oltre il confine stradale, restringendo la carreggiata sia carrabile che pedonale.
RITENUTO che tali situazioni possono generare potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per la pubblica incolumità;
VISTO i seguenti articoli del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.L. 24 Aprile 3017 n. 50:
- - art. 29 commi 1 e 2 “piantagioni e siepi”;
- - art. 30 commi 1,2 e 3 “fabbricati, muri e opere di sostegno”;
- - art. 31 commi 1 e 2 “manutenzione delle ripe”.
RITENUTO, pertanto necessario, provvedere a disciplinare la materia di cui in premessa;
VISTO il Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
ORDINA
Ai proprietari di suoli confinanti le strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale di:
- conservare e manutenere i muretti a secco fronteggianti le strade, in modo da non pregiudicare l’incolumità pubblica e da non recare danno alla strada e alle sue pertinenze, nonché prevenire la caduta dei sassi o altro materiale;
- mantenere le siepi e tagliare l’erba, rovi e rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, in modo da non restringere o danneggiare la pubblica viabilità, nascondere la segnaletica o ridurre la visibilità;
- mantenere puliti i margini stradali, sia a valle che a monte degli stessi, in modo da non creare ostruzioni al normale deflusso delle acque.
AVVERTE
Che , salvo il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 bis D.L. 18 agosto 2000 n. 267.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga:
- affissa all’albo Pretorio On Line
- pubblicata sul sito web del Comune
- resa nota alla cittadinanza mediante affissione di appositi manifesti.
- al Comandante della Polizia Municipale.
INFORMA
Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giursdizionale al TAR Puglia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data.
IL SINDACO
Avv.to Carlo Chiuri"