Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, in materia di variazioni anagrafiche.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n.154

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.211 del 10

settembre 2012, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n.154,

recante:"Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, in materia di variazioni anagrafiche",
che entrerà

in vigore il 25 settembre 2012.



Per opportuna conoscenza si riporta di seguito il

testo degli articolo 1 del succitato Decreto del Presidente della

Repubblica:


                                                "Art. 1




1. Al

decreto del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per Ie

persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento delIa

popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data delIa presentazione delIa dichiarazione di cui all'articolo 13,

comma I, lettera a) .»;

b) all'articolo 13:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:



«2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data

in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una

modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica,

e pubblicata suI sito istituzionale del Ministero dell'interno.»;

2) il comma 3 e' sostituito dal

seguente:

«3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale

d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con Ie modalita' di cui

all'articolo 38 del decreto del Presidente delIa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. II comune pubblica suI proprio

sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare Ie dichiarazioni.»;

3)

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alIa comunicazione di

avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 delIa legge 7 agosto 1990, n.

241.»;

c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di

persona che dichiari per se' e/o per i componenti delIa famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe

dà comunicazione delIa dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale

precedente iscrizione anagrafica affinche' questa, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per

l'estero, provveda alIa cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto

effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia

stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.»;

d)

all'articolo 17, comma 1, Ie parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato

civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di

ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.»;

e) l'articolo

18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica).



1. Entro due giorni lavorativi successivi alIa presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma

1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua Ie iscrizioni o Ie registrazioni delle variazioni

anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data delIa presentazione delle dichiarazioni.

2. Nel procedimento

d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti

all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alIa immediata comunicazione, con modalita'

telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi aIle dichiarazioni rese dagli

interessati, ai fini delIa corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al

comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione

cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui

al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune

di nuova iscrizione, con modalita' telematica, Ie eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente

alIa notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova

iscrizione rilascia certificati relativi alIa residenza, alIo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad

ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.

4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia

proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alIa

prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.»;

f) dopo l'articolo 18

e' inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Accertamenti suIIe dichiarazioni rese e ripristino delle

posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle

dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti

previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche

conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento

da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis delIa legge 7 agosto 1990, n.

241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della

dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al

comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano

accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale

d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della

dichiarazione.

3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere

dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione

d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione A1RE, l'ufficiale d'anagrafe comunica

immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione A1RE, al fine del

ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della

dichiarazione.";

g) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Vertenze

anagrafiche) -  1. Le vertenze che

sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse

interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di

statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

2. Le segnalazioni al Ministero

dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito

viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.»;

h) all'articolo

20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere

intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica,

sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il

codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi' indicati i seguenti dati: la

paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche'

estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il

titolo di studio, gli estremi della carta d'identita' .»;

i) all'articolo 23, comma 1, le parole da:

«anche» a: «statistica» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del presente regolamento

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."



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