Regolamento di Polizia Locale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 luglio 2009 con delibera n.35: Allegato A - Titolo II - "Norme di Comportamento"

Dettagli della notizia

                                       Città di Tricase

                                  Provincia

di Lecce





                                       Il Sindaco





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                                      Rende Noto





Che il Consiglio Comunale

nella seduta del 4 luglio 2009, con propria delibera n. 35, ha approvato il Regolamento di Polizia Locale, il quale oltre

a disciplinare l'esercizio delle funzioni svolte dagli operatori di Polizia Locale, attribuite, trasferite o delegate

all'Ente, individua anche le misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo e sanzionando gli

illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini

all'interno del territorio comunale.



Di seguito viene riportato l' elenco delle "Norme di

Comportamento" (Allegato "A") previste dal Titolo II alle quali ogni cittadino si deve attenere, la cui

inosservanza è sanzionata dall'articolo 38:

     Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

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Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti



Art. 5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e mezzi recanti molestia

Art. 6 Pericolo di

incendi, esalazioni moleste

Art. 7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Art. 8

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 9 Sicurezza degli edifici e delle aree

private -

Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 11 Conduzione sicura e custodia

di cani e altri animali

Art. 12 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale



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Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro



Art. 13

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 14 Comportamenti contrari al decoro e al quieto

vivere

Art. 15 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art. 16 Esecuzione giochi in luogo pubblico



Art. 17 Recinzione e manutenzione terreni

Art.18 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e

monumenti

Art. 19 Decoro dei fabbricati scritte sui muri

Art. 20 Giardini, parchi, aree verdi e

fontane

Art. 21 Marine e linea di costa



    Capo III Pubblica quiete e tranquillità

delle persone



Art. 22 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 23 Rumori

e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art. 24 Rumori o schiamazzi per le strade

Art. 25 Disturbo alla

pubblica quiete procurato da animali



         Capo IV Mestieri e attività lavorative

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Art. 26 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 27 Obbligo di vendita

delle merci e dell'uso dei bagni

Art. 28 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada



Art. 29 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Art. 30 Mestieri ambulanti e

artisti di strada

Art. 31 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Art. 32 Conduzione di

veicoli a trazione animale

Art. 33 Volantinaggio e distribuzione di oggetti





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L'articolo 38 è dedicato alle sanzioni previste per chi viola il Regolamento di Polizia Locale.



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                              "Art. 38 -Sanzioni



1. Chiunque viola le

disposizioni di cui all'art. 4 c. 4, 8 c. 1, 11 c. 2, 17 c. 1, 22 c.1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2. Chiunque viola le altre

disposizioni del presente Regolamento, o delle ordinanze ad esso riferibili, è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli

autorizzatori, previsti ai sensi del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del

pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto

chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4. Qualora, ai sensi del

presente regolamento, sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti

accertatori, che ne facciano richiesta, durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo

è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

5. Il

trasgressore, che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 42 o non vi ottempera nei termini previsti,

o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è

soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

6. E'

sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del

D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è, inoltre, sempre possibile agli

agenti accertatori accedere ai locali, ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche

temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00."



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Chiunque desidera avere copia dell'allegato "A" del Regolamento di Polizia Locale può recarsi

all'URP o all'Ufficio di Segreteria del Comune di Tricase ovvero potrà scaricarlo dal sito istituzionale

www.comune.tricase.le.it.



Dalla Residenza Municipale, 10 agosto 2009





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                                                              Il Sindaco

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                                                    (Dott. Antonio Musarò)





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