Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Decreto 24 giugno 2013 n. 103 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Dettagli della notizia

L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.209 del 6 settembre 2013, è stato pubblicato il decreto 24.6.2013 n.103 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, del quale, per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

1. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, le parole: "pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo pari o
equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui,
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole: "non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non piu' del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato", sono sostituite dalle seguenti:
"non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle attivita' di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo 5, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale
parziale indisponibilita' delle dotazioni del Fondo, assegna priorita' alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.";
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: "e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.", sono sostituite dalle seguenti: ", non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40.";
d) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "di cui
all'articolo 107" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 106.";
e) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole "a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive", sono inserite le parole: "non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,";
f) all'articolo 5, comma 1, lettera a), al punto 2, la lettera cc) e' soppressa;
g) all'articolo 5, comma 1, lettera c), dopo le parole : "Il
Gestore", sono inserite le parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b),";
h) all'articolo 5, comma 1, lettera d), le parole: "entro 7
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni";
i) l'articolo 8 e' abrogato;
l) gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente rinumerati come articoli 8 e 9.

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