Rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici e relative pertinenze

Ordinanza Sindacale n.267 del 3.12.2012

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che  il Sindaco in data 3

dicembre 2012 ha adottato l'ordinanza n.267, avente ad oggetto: " Rimozione e messa in sicurezza

dell'amianto negli edifici e relative pertinenze".   


Per opportuna conoscenza

della Cittadinanza, si trascrive di seguito quasi integralmente il testo della succitata ordinanza

sindacale.                                 


                 

                          "IL SINDACO




Premesso che si stanno

verificando con sempre maggior frequenza avverse condizioni  atmosferiche eccezionali (piogge incessanti, trombe

d’aria, ecc.) che causano rilevanti danni alle strutture edilizie ;



Premesso altresì che

pervengono agli uffici di questo Comune, continue segnalazioni di situazioni di pericolo a causa della presenza di

materiali contenenti amianto in fase di deterioramento;



Vista la necessità di eliminare

situazioni di rischio presenti sulle coperture o altri manufatti degli edifici e delle relative pertinenze che potrebbero

essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06.09.1994;





Visto il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n. 81/08 “Protezione dei rischi connessi

all’esposizione all’amianto”;



Vista la Legge 27.03.1992 n. 257 recante norme

relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;



Visto il D.M. 06.09.1994 in merito

alle metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992,

n. 257 relativa alla cessazione dell’impiego di amianto;



Considerato inoltre che la parte

quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” impone agli Enti Locali di esercitare i

poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;



Visti

gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;



Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali N° 15 del 25/01/2011



Vista la D.G.R. Puglia n° 1070 del

16/05/2011concernente il “Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Titolo IX Sostanze Pericolose - Capo

III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’Amianto: Linee di Indirizzo”. Presa

d’atto.



Al fine di scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo e a tutela della

salute pubblica e ritenuto necessario dare la maggiore diffusione possibile alla normativa che regola lo smaltimento e la

rimozione dell’amianto dagli edifici;





                                      

            ORDINA

A tutti i proprietari di

immobili (nel caso di condomini, ai rispettivi Amministratori) aventi coperture o altri manufatti di cemento amianto di

provvedere, in via cautelativa al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica,

l’attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati in linea con le norme tecniche del D.M. 06.09.1994 per

la valutazione del rischio”, e precisamente:



1) di presentare la scheda allegata alla presente

Ordinanza debitamente compilata a firma della proprietà dell’immobile (per i condomini a firma

dell’Amministratore), da trasmettere all’Ufficio Protocollo, all’attenzione del Settore Ambiente, SIT,

Espropriazioni, Manutenzioni,Energia, entro 90 giorni dalla data della presente Ordinanza;





2) di elaborare, secondo le indicazioni sotto precisate, una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di

conservazione dei manufatti, effettuando eventualmente un’analisi per la ricerca delle fibre di amianto; la

valutazione dovrà stabilire se lo stato di conservazione del materiale presente è classificabile come;





• Discreto



• Scadente



• pessimo





3) di indicare, in base all’esito della valutazione del punto precedente, le azioni che si intendono adottare

e i tempi di realizzazione delle medesime, specificando gli estremi identificativi della figura designata al controllo e

al coordinamento delle attività di manutenzione. Le azioni successive alla suddetta valutazione sono, qualora

emergano dalla valutazione del rischio, quelle riportate nelle linee guida regionali citate in premessa nonché

previste dal D.M. 06.09.1994 (rimozione, sovra copertura, incapsulamento).

La valutazione sullo stato di

conservazione dei manufatti di cui al precedente punto 2) dovrà essere eseguita da figura in grado di valutare in

modo tecnicamente corretto le condizioni dei materiali in base ai parametri morfologici stabiliti dal citato decreto ed

alle

linee guida regionali citate in premessa, ed essere edotta sui rischi derivanti dall’esposizione

all’amianto e a conoscenza delle procedure idonee ad evitare l’esposizione alle fibre di amianto.



Detta valutazione di cui al punto 2) con l’eventuale proposta di intervento di cui al punto 3) dovrà

essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricase, all’attenzione della Direzione Pianificazione

Territoriale – Servizio Ambiente, entro 180 giorni dalla data della presente Ordinanza.







                                      

        DISPONE



Di determinare che la mancata

osservazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a

€ 150,00 ed il trasgressore è tenuto all’adempimento della disposizione violata attraverso

l’obbligo di compiere o di cessare una determinata attività o la rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve

le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;

Che la presente Ordinanza

venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line e nel sito web del Comune di Tricase;





Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- per conoscenza all’AUSL di

Lecce– Dipartimento di Sanità Pubblica;

- alla Polizia Municipale del Comune di Tricase; "









                                                                                      







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