Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività  edilizia

Articolo 13 del decreto - legge 22.6.2012 n.83

  • Categoria: Tutte le notizie | Urbanistica
  • Data: 27.06.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 147 del 26 giugno 2012 - Supplemento Ordinaripo n.129

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di

seguito il testo dell'articolo 13 del decreto - legge 22 giugno 2012 n.83 ("Misure urgenti per la crescita del

paese").


 


 


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sp;                   &nbs

p;            Art. 13


Semplificazioni in

materia di autorizzazioni  e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia


1.

All'articolo 19 delIa legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei

casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero

l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e

asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve Ie verifiche successive degli organi e delle

amministrazioni competenti.».

2. All'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente delIa Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono

apportate Ie seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«l-bis. Nei casi

in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero

l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,

paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alIa difesa nazionale, alIa

pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alIa cittadinanza, all'amministrazione delIa giustizia,

all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti Ie reti di acquisizione del gettito, anche

derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per Ie costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti

dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o

certificazioni di tecnici abilitati relative alIa sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli

strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo delIa documentazione di

cui al comma 1, salve Ie verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-ter. La

denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dai relativi elaborati tecnici, puo'

essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'

previsto l'utilizzo esclusivo delIa modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento

delIa ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, delIa

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alIa individuazione dei criteri e

delle modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini delIa presentazione delIa

denuncia.»;

b) al comma 3, prima delle parole «Qualora l'immobile», sono inserlte le

seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma l-

bis,».


c) al comma 4, prima delle parole:inserite Ie seguenti: «Qualora

l'immobile», sono inserlte le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di

cui al comma l-bis,».







 



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