Acquisto cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia e residente ininterrottamente fino al compimento del 18° anno di età in Italia.

Descrizione

La materia inerente all’acquisto della cittadinanza italiana degli stranieri nati in Italia e che hanno vissuto senza interruzioni in Italia fino alla maggiore età è regolata dall’articolo 4 – comma 2 – della legge 5 febbraio 1992, n.91, e dall’articolo 33 del decreto – legge 21 giugno 2013 n.69, convertito in legge n.98 del 9 agosto 2013.

 

“Articolo 4, comma 2, della legge 5.2.1992, n.91

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.”

                     

                              “Art.33

Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. ((Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età)), a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n.91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, può essere esercitato anche oltre tale data.

((2 bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.))”

 

 

Ufficio competente: Servizi Demografici – Stato Civile – Statistica – sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777205 0833/777208 0833/777239 – e-mail anagrafe@comune.tricase.le.it    - P.e.c: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Normative di riferimento

Legge 5 febbraio 1992 n.91

legge 9 agosto 2012 n.98

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010

Acquisizione dati d'ufficio

Gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

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