Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Descrizione

L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall’art. 13 della legge regionale n.34/2008, e cioè:

dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’articolo 15 della legge regionale n.34/2008.

La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.

E’ vietata:

a. nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

b. in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell’urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito .

L’operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall’incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all’Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la dispersione.

In caso di dispersione su area privata, l’autorizzazione all’utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell’Ufficiale di Stato civile. E’ fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all’assenso alla dispersione delle ceneri.

Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

La dispersione, nel territorio di questo Comune, delle ceneri di un soggetto deceduto in un comune diverso è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune stesso.

La dispersione all’interno del cimitero di ciascun Comune è riservata a coloro che erano resi‐denti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune. Il Regolamento Comunale può prevedere altri casi di ammissibilità.

Normative di riferimento

Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 “ Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”.

Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri” (articolo 13)

legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

Cosa fare

I soggetti interessati dovranno farne richiesta all'Ufficio Servizi Demografici - Stato Civile - Statistica, utilizzando, al momento della denuncia di morte, apposita modulistica prevista dal Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8 “ Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione” (Modello - tipo b. 6 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.38 suppl. del 18.03.2015 – pagina 47).

 

Ufficio competente:

Servizi demografici - Stato civile - Statistica (sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone – piazza Giuseppe Pisanelli – Tricase – telefono 0833/777215 – 0833/777226  – telefono 0833/777225 – 0833/777205 – 0833/777239 – e-mail anagrafe@comune.tricase.le.it - PEC anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it )

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010

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