Certificato di stato libero

Descrizione

E' quel documento che serve a certificare lo stato libero di una persona (ad esempio: nubile/celibe, vedovo/vedova, libertà di stato in seguito a divorzio)

 

Cosa fare

L'articolo 177 (Disciplina anagrafica dello stato civile e delle liste elettorali) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede al comma 3, che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Per richiedere il certificato di stato libero, occorre presentarsi all'Ufficio Servizi Demografici- Stato Civile - piazza Giuseppe Pisanelli - Palazzo Gallone - muniti di documento di identità , dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio, tranne il periodo estivo, dalle ore 16 alle ore 18, oppure fare apposita richiesta per posta, allegando marca da bollo, fotocopia di un documento di identità in corso di validità e busta chiusa già affrancata per la risposta.

Telefono 0833/777208 - 0833/777239 - 0833/777205

Fax 0833/777246

e-mail anagrafe@comune.tricase.le.it

P.e.c: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

 

Responsabile del procedimento:  D'Aversa Alessandra

 

Responsabile del provvedimento finale:  Panico Maria Rosaria; D'Aversa Alessnadra

Dal 1° gennaio 2012 agli Uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio.

E' vietato, inoltre, alle pubbliche amministrazionie e ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l'esibizione o la produzione dei suddetti certificati, i quali dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall'interessato direttamente all'ufficio che li richiede.

Pertanto i Servizi Demografici - Stato Civile dal 1° gennaio 2012 potranno rilasciare ai privati solo certificazioni che riportino questa dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio".

I certificati potranno essere rilasciati solo per l'esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge [Normativa di riferimento: Legge 12 novembre 2011, n.183, articolo 15 (legge di stabilità 2012); D.P.R. 28 dicembre 200 n.445 (Testo unico documentazione amministrativa); Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n.14 del 22 dicembre 2011; Circolare del Ministero dell'Interno n.33 del 23 dicembre 2011].

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010

Documenti e link

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