Congedi per la formazione

Descrizione

La materia inerente ai congedi per la formazione è regolata dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000 n.53

 

                        "Art. 5.
          (Congedi per la formazione).

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria".

Il congedo per la formazione viene concesso, se non vi sono compravate esigenze organizzative, dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino entro 30 gg. dall'acquisizione della richiesta al Protocollo; oppure può essere differito per comprovate esigenze di servizio.

Cosa fare

Il dipendente comunale che abbia almeno 5 anni di servizio e che vuole usufruire del congedo per la formazione, deve presentare apposita richiesta (utilizzando il modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio Comunale competente) all'Ufficio Protocollo – sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777215 – 0833/777226) o spedirlo per fax al numero 0833/777241 o per pec a protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

 

Responsabile del provvedimento finale: dott.ssa Maria Rosaria Panico - Vice Segretario e Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino

Tel. 0833/777218 - fax 0833/777240

e-mail: vicesegretario@comune.tricase.le.it

P.E.C. : affariistituzionali.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg.

Documenti e link

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