Esercizio diritto di voto alle elezioni comunali , nel comune italiano di residenza, da parte degli elettori dell'Unione Europea

  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Termine procedimentale: I termini sono quelli predeterminati dalla legge per le revisioni elettorali
  • Ufficio Competente: Ufficio Elettorale - Cem
  • Responsabile procedimento: Panico Maria Rosaria
  • Silenzio assenso: No

Descrizione

In occasione delle consultazioni per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e delle eventuali operazioni di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco , anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea possono essere ammessi a votare nel Comune ove sono residenti, presentando apposita domanda indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di residenza non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Nella domanda, da presentare agli uffici comunali, oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:

- la cittadinanza;

- l'attuale residenza, nonché l'indirizzo nello Stato di origine; - la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune, semprechè non siano già iscritti;

- la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda dovrà essere allegata copia, anche non autenticata, di un documento di identità valido.

Pervenuta la domanda il Comune compie l’istruttoria per verificare l’assenza di cause ostative.

Nel caso in cui vi sono tutti i requisiti previsti dalla legge, provvede all’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

Il Comune darà tempestiva comunicazione sull'esito della domanda.

In caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale, con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.

I Cittadini dell’Unione Europea inclusi nella lista elettorale aggiunta vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.

Chi è già incluso nella lista elettorale aggiunta non deve ripetere più richiesta di iscrizione per le successive elezioni comunali.

Contro la mancata iscrizione nella lista aggiunta può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

 

Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo 12 aprile 1996 n.197

Cosa fare

Il cittadino dell’Unione Europea che intende avvalersi del diritto di voto previsto dal decreto legislativo 12.4.1996, n.197, in occasione delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e per l’eventuale ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco, deve compilare e firmare apposita istanza (utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio comunale competente), allegando fotocopia non autenticata del proprio documento d’identità in corso di validità e presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricase (sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone ed aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – tel. 0833/777226 – 0833/777215) o spedirla per posta o per PEC a:

protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

o elettorale.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

 

Ufficio Comunale competente: Ufficio Elettorale - sito nei locali dell’ex Convento dei Domenicani – 1° piano – piazza Giuseppe Pisanelli – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18

telefono 0833/777323

e-mail elettorale@comune.tricase.le.it

P.E.C. elettorale.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Strumenti di tutela

Contro la mancata iscrizione nella lista elettorale aggiunta può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

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