Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali

Descrizione

Ai Consiglieri Comunali (ad eccezione del Presidente del Consiglio Comunale che percepisce un’apposita indennità di carica) è dovuto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e Commissioni e che in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

Con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro n.119 del 4.4.2000 vengono fissate le indennità e i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

Il gettone di presenza non è cumulabile con la indennità di carica corrisposta agli Amministratori a mente dell’art.14, ultimo comma della legge 816/85.

 

Con determinazione n.769 del 27.6.2000 veniva fissato in £.45.150 il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per ogni seduta di consiglio e Commissioni Consiliari, ricorrendo le condizioni di cui alla lett. b) e c) dell’art.2 del Decreto 4.4.2000 n.119.

Con determinazione n.20 del 11.1.2006, In esecuzione dell’art.1 comma 54 Legge 266/05 (Legge Finanziaria), si determinava in € 20,98 il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per ogni seduta di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari.

 

Il Servizio Amministrativo e Risorse Umane con cadenza non inferiore al quadrimestre di ogni anno compila un elenco relativo alle sedute consiliari e delle Commissioni a cui hanno partecipato i Consiglieri del Comune di Tricase.

Successivamente il Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino con propria determina provvede ad impegnare e liquidare la somma dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali interessati

Ufficio competente:

Servizio Amministrativo e Risorse Umane (sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone - Aperto al Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio, tranne il periodo estivo, dalle ore 16 alle ore 18. Telefono 0833/777207)

Normative di riferimento

Art.82 - comma 2° del Decreto Legislativo n.267/2000

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.119 del 4 aprile 2000

Art.1, comma 54, legge 266/05

 

Nel comma 7 delll'articolo 5 del  Decreto Legge 31/5/2010 n° 78, convertito in Legge 30/7/2010 n° 122, veniva stabilito quanto segue:

 

“7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”

Il Decreto ministeriale cui fa rinvio il comma 7 dell'articolo 5 succitato, non è stato a tutt’oggi emanato ragione per cui risulta applicabile il D.M. 119/2000.

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