Permesso di costruire

Descrizione

Ai sensi dell’art.10 del Dpr 380/01 costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino ((modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,)) ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del DPR 380/01 il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile ((dello sportello unico)) nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Normative di riferimento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2250 “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo.

 

Delibera consiliare n.8 del 26.3.2018 : Regolamento Edilizio Comunale" e "Norme Tecniche di Attuazione" del PdF in adeguamento al regolamento edilizio tipo-PRIMA FASE APPROVAZIONE SCHEMA di modifica delle norme regolamentari vigenti nelle parti incompatibili.

 

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 51 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica”

 

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)”

 

D.P.R. 06-06-2001, n° 380;

 

Regolamento Edilizio Comunale;

T.U. leggi sanitarie 27-07-1934, n° 1265;

legge urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

D.M. del 02-08-1969;

legge 29 gennaio 1977, n° 10; 

legge 15 gennaio 1997, n° 127

Cosa fare

L’articolo 20 del DPR 380/01 si occupa del procedimento per il rilascio del permesso di costruire:

                    “Art. 20 (R) (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire).

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie ((...)), alle norme relative all'efficienza energetica. (29)

((1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.))

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ((e)), formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (29)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (29)

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127.

10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.”

 

Nel riquadro riepilogativo del modulo del permesso di costruire unificato e standardizzato (da pagina 24 a pagina 27) sono indicati i documenti sempre obbligatori da allegare alla richiesta e quelli invece da allegare barrando la relativa casella solo nel caso in cui è previsto l’allegato.

La domanda per il permesso di costruire ( utilizzando il modulo PERMESSO DI COSTRUIRE - MODULO UNIFICATO E STANDARDIZZATO da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Tricase), unitamente alla documentazione ivi allegata, va spedita per PEC a protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

Nella PEC dovranno essere contenuti, in formato PDF tutti i files (sia grafici che di testo) firmati digitalmente dal tecnico. L'istanza, pena il rigetto della stessa, deve essere corredata dall'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, se dovuti, e delle firme di tutti i soggetti coinvolti con allegato il relativo documento di riconoscimento che deve essere scansionato ed anch'esso contenuto nella PEC.

 

Ufficio competente:

Edilizia privata (S.U.E.) - Ed. Resid. Pubb.E.R.P. (E.R.P.)

telefono 0833/777326 - 0833/777364 – 0833/777363 - 0833/777320

Aperto al pubblico:

Lunedì ore 09,00 - 12,00

Martedì ore 09,00 - 12,00

Mercoledì chiuso

Giovedì ore 16,00 - 18,00

Venerdì ore 09,00 - 12,00

 

Responsabile del procedimento:

Geom. Antonio Panzera

telefono 0833/777326

e/o Ing. Vito Ferramosca – Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici

Telefono 0833 777359

E-mail urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC servizitecnici.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

 

Responsabile del provvedimento finale:

Ing. Vito Ferramosca – Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici

Telefono 0833 777359

E-mail urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC servizitecnici.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

Con determina n.39 del 16.1.2018 si è provveduto all’adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione - ART. 16 Co. 9 DEL D.P.R. 380/01 E LL..RR. 6/79-66/79-8/95.

Per il pagamento del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione si può usare una delle seguenti modalità :

• tramite versamento su c.c.p. n.13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria

• tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Tricase presso Il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – Filiale di Alessano codice Iban IT 03 V 01030 79410 000063164939

Con delibera di Giunta Comunale N.116 DEL 28.4.2010 si è provveduto all’adeguamento dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici . In virtù della quale I diritti di segreteria da pagare per il permesso di costruire sono i seguenti:

- Permesso di costruire non oneroso: € 100,00;

- Permesso di Costruire o D.I.A., soggetti al pagamento del contributo di costruzione per edilizia abitativa privata ai sensi art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 N. 280:

(Calcoli in base al volume amministrativo)

fino a mc 500 €. 70,00;

da mc 501 a mc 1.000 € 140,00;

da mc 1001 a mc 5.000 300,00;

oltre mc 5001 € 545,00;

Permesso di Costruire o D.I.A., soggetti al pagamento del contributo di costruzione per edilizia relativa ad attività artigianali, industriali alberghiere e commerciali:

(Calcolati in base alla superficie lorda di pavimento)

- fino a mq 150 € 115,00;

- da mq 151 a mq 500 € 300,00

- da mq 501 a mq 1.000 € 400,00

- oltre mq 1.001 € 545,00;

Permesso di Costruire o D.I.A. in variante a precedente Permesso di Costruire o D.I.A., non soggetto al contributo di costruzione € 100,00

Volturazioni relative a Permessi di Costruire € 80,00

 

Per quanto concerne i diritti di segreteria può essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

• direttamente all’Ufficio Economato( sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio – tranne il periodo estivo – dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777206 - 0833/777213 - 0833/777214)

• tramite versamento su c.c.p. n.13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria

• tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Tricase presso Il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – Filiale di Alessano codice Iban IT 03 V 01030 79410 000063164939     BIC: PASCITM1L98

Strumenti di tutela

Contro il provvedimento è possibile il Ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Documenti e link

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