Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire

Descrizione

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n.380/2001 i seguenti interventi:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n.380/2001;

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.))

Normative di riferimento

art. 23, Dpr 6 giugno 2001, n. 380

art. 7, Dpr 7 settembre 2010, n. 160

D. Lgs. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Cosa fare

Gli interventi subordinati a segnalazione certificato di inizio di attività alternativa al permesso di costruire sono disciplinati dall’articolo 23 del DPR n.380/2001:

                                                           “ Art. 23

(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) ((Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire))

((01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.))

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la ((segnalazione certificata di inizio attività)), almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la ((segnalazione)), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.

2. La ((segnalazione certificata di inizio attività)) è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova ((segnalazione)). L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla ((segnalazione)), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la ((segnalazione)) è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della ((segnalazione certificata di inizio attività)) da cui risulti la data di ricevimento della ((segnalazione)), l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la ((segnalazione certificata di inizio attività)). Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. “

 

 

La Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire (occorre utilizzare il modulo B2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE + il modulo D. SOGGETTI COINVOLTI da scaricare dal sito istituzionale nella Sezione Modulistica), unitamente alla documentazione ivi allegata, va spedita esclusivamente per PEC a protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

Nella PEC dovranno essere contenuti, in formato PDF tutti i files (sia grafici che di testo) firmati digitalmente dal tecnico.

L'istanza, pena il rigetto della stessa, deve essere corredata dall'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, se dovuti, e delle firme di tutti i soggetti coinvolti con allegato il relativo documento di riconoscimento che deve essere scansionato ed anch'esso contenuto nella PEC.

Ufficio competente:

Edilizia privata (S.U.E.) - Ed. Resid. Pubb.E.R.P. (E.R.P.)

telefono 0833/777326 - 0833/777364 – 0833/777363 - 0833/777320

Aperto al pubblico:

Lunedì ore 09,00 - 12,00

Martedì ore 09,00 - 12,00

Mercoledì chiuso

Giovedì ore 16,00 - 18,00

Venerdì ore 09,00 - 12,00

 

Responsabile del procedimento:

Geom. Ferrari Luciano telefoni 0833/777364

 

Responsabile del provvedimento finale:

Ing. Vito Ferramosca – Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici

Telefono 0833 777359

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it 

PEC servizitecnici.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

Con determina n.39 del 16.1.2018 si è provveduto all’adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione - ART. 16 Co. 9 DEL D.P.R. 380/01 E LL..RR. 6/79-66/79-8/95.

Per il pagamento del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione si può usare una delle seguenti modalità :

• tramite versamento su c.c.p. n.13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria

• tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Tricase presso Il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – Filiale di Alessano codice Iban IT 03 V 01030 79410 000063164939

Con delibera di Giunta Comunale N.116 DEL 28.4.2010 si è provveduto all’adeguamento dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici . In virtù della quale I diritti di segreteria da pagare per il permesso di costruire sono i seguenti:

- Permesso di costruire non oneroso: € 100,00;

- Permesso di Costruire o D.I.A., soggetti al pagamento del contributo di costruzione per edilizia abitativa privata ai sensi art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 N. 280:

(Calcoli in base al volume amministrativo)

fino a mc 500 €. 70,00;

da mc 501 a mc 1.000 € 140,00;

da mc 1001 a mc 5.000 300,00; oltre mc 5001 € 545,00;

Permesso di Costruire o D.I.A., soggetti al pagamento del contributo di costruzione per edilizia relativa ad attività artigianali, industriali alberghiere e commerciali:

(Calcolati in base alla superficie lorda di pavimento)

- fino a mq 150 € 115,00;

- da mq 151 a mq 500 € 300,00

- da mq 501 a mq 1.000 € 400,00

- oltre mq 1.001 € 545,00;

Permesso di Costruire o D.I.A. in variante a precedente Permesso di Costruire o D.I.A., non soggetto al contributo di costruzione € 100,00

Volturazioni relative a Permessi di Costruire € 80,00

 

Per quanto concerne i diritti di segreteria può essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

• direttamente all’Ufficio Economato( sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio – tranne il periodo estivo – dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833- 777206 - 0833/777213 - 0833/777214)

• tramite versamento su c.c.p. n.13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria

• tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Tricase presso Il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – Filiale di Alessano codice Iban IT 03 V 01030 79410 000063164939 BIC: PASCITM1L98

Strumenti di tutela

Ai sensi del comma 6.ter dell’articolo 19 della Legge n.241/1990:

“6.ter La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

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