"Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità  grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà ".

Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 39

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nel Bollettino Ufficfiale della Regione Puglia n.179 dell'11

dicembre 2012, è stata pubblicata la legge regionale 10 dicembre 2012, n.39, avente ad

oggetto:“Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con

disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà”.



Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli

1-2-3-4-5-6-7-8  della succitata legge

regionale:



                                                 "Art. 1



                                                Finalità



1. La presente legge detta

disposizioni finalizzate al miglioramento della fruibilità e del comfort ambientale degli edifici nei quali

è presente un portatore di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104

(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).





2. Gli interventi di adeguamento degli edifici di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi:

a)

consentire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità dell’organismo

edilizio, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale o psichica di natura permanente,

rimuovendo le barriere architettoniche che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi,

attrezzature o componenti;

b) integrare la residenza con attività necessarie per il recupero funzionale

del portatore di handicap;

c) favorire il contenimento dei consumi energetici e ridurre le emissioni inquinanti

nell’ambiente.




                                    

                  Art. 2



                                                   Definizioni



1. Ai fini della

presente legge per “barriera architettonica” si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a

tutti i cittadini di spazi, edifici, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con

difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente, dipendente da qualsiasi causa.





2. In relazione ai livelli di qualità di utilizzo degli spazi costruiti, ai sensi dell’articolo 1,

comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici privati):

a) per “accessibilità” si intende la

possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere

l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

b) per “visitabilità” si

intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli

spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi

di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, di servizio e incontro, nei quali il cittadino

entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

c) per “adattabilità” si intende la

possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e

agevolmente fruibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.





3. In relazione alle soluzioni tecniche realizzabili:

a) per “solarium” si intende uno spazio

esterno aperto di pertinenza dell’unità immobiliare, idoneo a far svolgere attività terapeutica

derivante dall’esposizione al sole e all’aria (elioterapia) a persona con ridotta o impedita capacità

motoria e/o sensoriale;

b) per “veranda-solarium” si intende la chiusura della stessa parte di

terrazza, realizzata con vetrate scorrevoli, al fine di proteggere il portatore di handicap dai venti e dalle intemperie

e consentirgli di avere a disposizione un organismo idoneo per poter svolgere le necessarie cure fisioterapiche.









                                                       Art. 3



                                          Soggetti beneficiari



1. I soggetti affetti da “handicap grave” di cui

all’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 possono beneficiare delle disposizioni della presente legge per la

realizzazione di interventi di modifica e adeguamento dell’ambiente di residenza, al fine di garantire

l’assenza di limiti all’esercizio della loro attività, in funzione delle esigenze individuali e delle

loro variazioni.







                                                    Art. 4



                                       

Ambiti di intervento



1. Le norme contenute nella presente legge si applicano agli edifici di uso

abitativo esistenti, di residenza della persona affetta da “handicap grave” di cui all’articolo 3,

comma 3, della l. 104/1992 e di proprietà esclusiva di quest’ultima o del familiare di cui è

fiscalmente a carico.



2. Per gli edifici esistenti e dotati di agibilità sono consentiti,

anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della

volumetria nella misura massima di 120 metri cubi e una superficie massima di 40 metri quadrati, al fine di creare

servizi indispensabili alle esigenze di vita del portatore di handicap.



3. Il recupero ai fini

riabilitativi delle superfici scoperte, quali terrazze a livello o di copertura, di pertinenza delle unità

abitative in cui risiedono persone con handicap grave, è ammesso, nei limiti dimensionali di cui al comma 2, anche

in deroga alle destinazioni d’uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti

urbanistici generali e attuativi vigenti.







                                               Art. 5



                                Modalità di intervento





1. Ai fini del recupero delle superfici scoperte, quali terrazze a livello o di copertura, è consentita la

realizzazione di servizi, secondo le esigenze del portatore di handicap, quali bagno, doccia, spogliatoio, installazione

di attrezzature per fisioterapia, tutti finalizzati alla massima fruizione possibile dello spazio “veranda-

solarium”. Possono essere altresì inserite tende e sistemi motorizzati che permettono l’apertura e la

chiusura comandata delle superfici delimitanti la struttura.



2. Gli interventi di realizzazione di

verande-solarium, o comunque comportanti aumento di volumi o superfici utili, sono assoggettati a denuncia di inizio

attività ai sensi dell’articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Alla denuncia di inizio

attività devono essere allegati, oltre alla documentazione già prevista dalla vigente normativa:



a) una certificazione medica rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale attestante la situazione

di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l. 104/1992, della persona ivi residente;



b) una relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato

di fatto, che attesti l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell’ambito

dell’edificio di residenza;

c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate

per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.





3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e

culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti

finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di

nuova edificazione.

4. Gli interventi da realizzare nelle zone omogenee “A” sono in ogni caso

sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.



5. Sulle

volumetrie realizzate è istituito, a cura del richiedente, un vincolo di durata quinquennale di non variazione

della destinazione d’uso e di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi

presso la Conservatoria dei registri immobiliari.



6. L’istruttoria delle pratiche relative

all’esecuzione delle opere previste riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre

ordinarie pratiche edilizie.







                                                     Art. 6



                              Soluzioni di architettura bioclimatica



1.

Le “verande-solarium” perseguono anche lo scopo di migliorare il microclima del complesso edilizio attraverso

lo sfruttamento dell’energia solare, l’isolamento acustico, il risparmio energetico e la riduzione delle

emissioni inquinanti nell’ambiente.



2. Le stesse devono avere in termini di superficie

un’incidenza non superiore al 50 per cento della superficie dell’unità immobiliare.




                                    

                 Art. 7



                                         Efficacia delle norme



1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e

sulle norme edilizie comunali. 







                                                       Art. 8



                                                 Abrogazioni



1. Sono abrogate le seguenti

disposizioni:

a) legge regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli

indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave);

b) articolo 31,

comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31

dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2009

della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008);

c)

articolo 31, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia).

La presente legge è dichiarata

urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,

comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno

stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della

Regione Puglia."









Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.