Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo della deliberazione n.92 del 25 novembre 2011 del
Commissario Straordinario inerente all'accoglimento dell'istanza dell'Associazione "Due Lune Teatro Tenda"
per l'installazione dell'arcostruttura “Teatro Tenda" in area di via Micetti di proprietà
comunale.
"Premesso:
che con deliberazione della G.C. n.236 del
14.10.2010 veniva dichiarato l'intento di acquisire alla proprietà comunale la struttura “Due Lune
Teatro Tenda” con l'obiettivo di utilizzarla per attività artistico-culturali e ludico-sportive e
garantendo alla Associazione donante la gratuità delle attività che la stessa avrebbe organizzato
all'interno del TeatroTenda, compatibilmente con quelle eventualmente programmate dalla Amministrazione Comunale;
/>
che, tuttavia, non si è data attuazione al richiamato provvedimento, per intervenuta
precisazione da parte del Presidente della Associazione in ordine alla particolare natura dei beni in questione,
che, come da regolamentazione delle Associazioni di Promozione Sociale (L.383/2000), sono inalienabili, e come da
Statuto (art.8) della stessa Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione della medesima, sono
obbligatoriamente devolvibili per fini di utilità sociale;
Vista la successiva istanza
a firma dello stesso Presidente, corredata di note di adesione e sostegno da parte di Associazioni Culturali
operanti sul territorio, della Parrocchia “Natività B.V.M.”, del Liceo Scientifico-Classico di
Tricase, di MondoRadio Tuttifrutti, del “Comitato Genitori R. Caputo – Tricase” di centinaia di
cittadini sottoscrittori, tutte volte ad ottenere la reinstallazione della struttura in apposita area individuata
nello spazio adiacente la struttura ex Scuola Materna di via Micetti, con gratuità del suolo e fruizione di
acqua potabile e corrente elettrica;
Tenuto conto che già l'Amministrazione Comunale,
riconoscendo il valore della struttura e l'importanza dell'attività svolta dall'Associazione quale valido
strumento didattico-educativo, con la deliberazione sopra citata aveva sancito la volontà di incoraggiare
l'Associazione Due Lune al prosieguo delle attività culturali da realizzarsi all'interno del Teatro
Tenda;
Ritenuto, pertanto, di provvedere al riguardo;
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Per tutto quanto sopra esposto e documentato;
Acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili del Settore;
/>
Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000;
/>
DELIBERA
1) Per tutte le ragioni in premessa
evidenziate e nella volontà di accogliere le indicazione della stessa Associazione e la richiesta di
proseguire nell'attività didattico-culturale per la quale la stessa si è contraddistinta in questi
anni con concreti, apprezzabili consensi, concedere per 5 (cinque) anni alla Associazione “Due Lune
Teatro Tenda” l'uso gratuito dello spazio esterno e della struttura adiacente lo stabile di via
Micetti – ex Scuola Materna – ai fini della installazione dell'arcostruttura “Teatro
Tenda”.
2) Assegnare alla Associazione “Due Lune – Teatro Tenda” la
gestione diretta delle attività artistico-culturali e ludico-sportive realizzate all'interno della
struttura per la prosecuzione delle finalità fissate nel “Verbale di Costituzione di
Associazione”, e confermare, altresì, il contenuto della deliberazione di Giunta n.236 del 14.10.2010,
relativamente alla facoltà per questo Comune di utilizzare la struttura per manifestazioni artistico-
culturali organizzate in proprio o dallo stesso patrocinate.
3) Recepire -
intendendola inclusa tra le clausole della concessione – la dichiarazione in data 28.10.2011, a firma del
Presidente della Associazione “Due Lune Teatro Tenda” che di seguito si riporta:”Come da
regolamentazione delle Associazioni di promozione sociale (L.383/2000), stante la particolare destinazione, questi
beni sono inalienabili e, come previsto obbligatoriamente dal nostro Statuto (art.8) l'Associazione ha l'obbligo
di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini di utilità sociale.”
4) Demandare ai Responsabili del
Servizio, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la
stipula del contratto di comodato d'uso nel quale inserire la possibilità per l'Amministrazione comunale
di fruire gratuitamente della struttura e di riservarsi la facoltà di revocare la concessione d'uso
per motivi di interesse pubblico.
5) Dichiarare immediatamente esecutiva la
presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del T.U. n°
267/2000."