L'URP segnala che nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2010, è stata pubblicata la circolare 24 maggio 2010 , n.2276, del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto:"Adempimenti di cui all'articolo 48 della legge 31
dicembre 2009, n. 196( Legge di contabilità e finanza pubblica)"; circolare inviata tra gli altri anche,
per conoscenza, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Riportiamo di seguito il testo della
suinidicata circolare:
"Il titolo VII della legge n.196/2009 di riforma della contabilità
pubblica contenente norme in materia di "Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa",
all'art. 48 detta, in particolare norme riguardanti il "Ricorso al mercato delle pubblice
amministrazioni".
Il comma 1 del suddetto articolo introduce l'obbligo a carico degli istituti
finanziatori, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie nei quali l'amministrazione pubblica sia debitore in
operazioni di finanziamento, di inserire apposita clausola che prevede l'obbligo, in capo agli istituti stessi, di
comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Dipartimento del tesoro ed a quello della Ragioneria
generale dello Stato (MEF) nonchè all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di
indebitamento unitamente ad ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa.
In prima
attuazione e per consetire il normale svolgimento delle operazioni in questione, a decorrere dalla data di emanazione
della presente circolare, l'adempimento a carico degli istituti finanziatori si intende assolto mediante l'invio,
tramite posta elettronica certificata, delle informazioni di cui al prospetto allegato alle seguenti
caselle:
href="mailto:dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it">dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it
href="mailto:rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it">rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it
href="mailto:comunicazioniart48@postacert.istat.it">comunicazioniart48@postacert.istat.it
Nel caso di mancato avviso di consegna ( o segnali di errore) da parte di uno degli indirizzi sopra
riportati, è richiesta la ripetizione della trasmissione allo stesso fino ad esito positivo.