L'URP comunica che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzion e Centrale per i Servizi Demografici - Area III - Stato Civile, ha emanato la circolare n.4/2012, avente ad
oggetto:"Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Istruzioni per gli ufficiali della state civile", inviata, tra gli altri, anche ai Sigg. Prefetti della
Repubblica.
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito un ampio stralcio della succitata
circolare ministeriale.
"Di seguito alla circolare n. 33 del 23 dicembre 2011, si
forniscono i seguenti chiarimenti relativi all'applicazione della legge indicata in oggetto in materia di state civile.
Va chiarito in primo luogo che Ie regole legislative ed i contenuti della direttiva del Ministro
della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22/12/2011, con riguardo al nuovo testo dell'art. 40 del OPR
445/2000, sono applicabili sia ai certificati che agli estratti, i quali, pertanto, non possono essere richiesti al
privato cittadino, né accettati, da parte degli ufficiali di stato civile.
Si ricorda inoltre che
Ie dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del citato OPR
445, sono esenti dal bollo ai sensi dell'art. 37 di detto DPR e sono sottoscritte dall'interessato con allegazione di
una copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Si richiama inoltre
I'attenzione degli ufficiali dello stato civile sulla circostanza che, ai sensi del combinato disposto dei novellati
artt. 40 e 43 del DPR 445/2000, I'autocertificazione ovvero I'acquisizione diretta del dato o del documento presso
I'amministrazione certificante costituiscono gli strumenti ordinari utilizzabili ai fini di comprovare gli stati, Ie
qualità personali e i fatti di rilievo per i procedimenti di stato civile
Resta peraltro
fermo che ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un
Consolato italiano, debba procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e
tradotta nei termini di legge.
A tal riguardo e a titolo di esernpio il nulla-osta di cui all'art. 116
c.c. deve continuare ad essere acquisito nelle modalità ordinarie; a ciò si soggiunge, sempre ad esernpio,
che I'atto di notorietà, qualora esso sia previsto da accordi internazionali, quali quelli in atto tra il nostro
paese con gli U.S.A. (L. n.1195 del 1965) e l'Australia (L. n. 223 del 2002), che dispongono la validità di detto
documento in sostituzione del c.d. nulla-osta al matrimonio, resta da richiedere e accettare da parte dell'ufficiale
della stato civile competente.
Tanto definito, si forniscono ora i chiarimenti in ordine
all'acquisizione dei dati che rientrano nella procedura inerente ad un cambiamento di status, tenuto conto che in
tale ipotesi si applicano Ie disposizioni di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del OPR 445/2000, che non sono state
modificate.
In particolare, in dette ipotesi resta fermo che I'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei
registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, dovrà sempre essere acquisito d'ufficio da
parte dell'ufficiale della state civile procedente, anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della
natura essenzialmente pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non è sufficiente che
I'accertamento del dato in esso contenuto possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione.
In
dette ipotesi, I'ufficio emittente non è tenuto ad apporre sull'estratto I'apposita dicitura, in quanto
tale documento non è prodotto ad un soggetto privato e la sua acquisizione da parte di una pubblica
amministrazione è espressamente prevista dal citato art. 44. Invece, la dicitura da apporre al
documento è "Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio", come indicato nelle
istruzioni (FAQ) pubblicate sui sito del Oipartimento della funzione pubblica
href="http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n142011---direttiva-decertificazione/faq-domande
-frequenti.aspx">http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n142011---direttiva-
decertificazione/faq-domande-frequenti.aspx, che contiene Ie prime risposte di chiarimento relative alla citata
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
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Con
riquardo ai procedimenti di cambiamento di cognome elo di nome, in ordine all'attivita di competenza di codeste
Prefetture, di cui agli artt. 84 e segg. del DPR 396/2000, si richiama l'attenzione sulle suddette disposizioni, nei
termini suindicati.
Nel contempo è opportuno evidenziare che resta ferma, trattandosi di
procedure inerenti al "cambiamento di status", la necessità di acquisire direttamente dalle
amministrazioni certificanti, in base a quanta sopra esposto con riguardo all'art. 44 DPR 445/2000, I'estratto
dell'atto di nascita del soggetto interessato, tenuto conto anche della delicatezza degli effetti conseguenti ad una
richiesta accettata di cambiamento di tale dato identificativo della persona.
Si pregano Ie SS. LL.
di volere portare a conoscenza dei Sindaci quanto sopra comunicato e si ringrazia per la consueta fattiva
collaborazione."