Calendario scolastico regionale anno 2010/2011.

Deliberazione della Giunta Regionale25 maggio 2010, n. 1198

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.98 del 3

giugno 2010, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2010, n.1198, avente ad

oggetto:"Calendario scolastico regionale anno

2010/2011"."



In virtù della suddetta determinazione è stato

stabilito il seguente   Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010/2011:

"20 settembre

2010 inizio delle lezioni

8 giugno 2011 termine delle lezioni

30 giugno 2011 termine delle attività 

educative nelle scuole

dell'infanzia

- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre

/>
che per le Festività  Nazionali citate in premessa,

anche per:

- Vacanze natalizie dal 23

dicembre 2010 al 6

gennaio 2011;

- Vacanze pasquali dal 21 al 26 aprile 2011;

- 2 novembre

2010;

- Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o

attività  educative e didattiche non si

darà  luogo ad alcun recupero).

- Per la Scuola dell'Infanzia,

nel periodo successivo all'8 giugno 2011, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività  individuate

dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le

sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei

bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

- Nelle scuole primarie

e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 203 giorni (204 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un

giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il

periodo delle attività  educative è determinato in 222 giorni

(223 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di attività ).

- Le istituzioni scolastiche,

nell'ambito dell'autonomia

organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n ° 275, possono

disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti

dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa,

promuovendo al riguardo ogni forma utile di

raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti

all'organizzazione dei servizi di supporto.


Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del

disposto dell'art.74, 3 ° comma, del D.Lgs. n ° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in

caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed

attività , del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n ° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno

di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole

discipline ed attività  obbligatorie, nonchè, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle

disposizioni contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Si rappresenta, comunque, la necessità  di tener

conto dell'eventualità  di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a

causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.

L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo

tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

- Per consentire un'efficace

programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte

entro il 30 giugno 2010 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione

/>
Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali ."

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