Circolare 30 luglio 2020 n.90 dell'INPS

Articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detassazione del trattamento di fine servizio (TFS)

Dettagli della notizia

L'URP informa che l'INPS ha emanato, in data 30.7.2020, la Circolare n.90, recante: "Articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detassazione del trattamento di fine servizio (TFS)", per quanto concerne i dipendenti pubblici.

 

L'articolo 24 del D.L. 28.1.2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.3.219 n.26, così recita:

 

                                                              "Art. 24

                                                     Detassazione TFS

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:

a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro."

 

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