Circolare n.5 del 26.3.2020 del Ministero dell'Interno

Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza...

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L'URP informa che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici  ha emanato, in data 26 marzo 2020, la Circolare n.5, recante: "Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19 (pubblicato in G.U.n.70 del 17/03/2020) - Proroga di validità della carta d’identità".

Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito un ampio stralcio della circolare ministeriale succitata:

"Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 104 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (“Proroga della validità dei documenti di riconoscimento”) , entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha previsto che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”.

A tal riguardo, per quanto di competenza, si evidenzia che la norma in esame proroga al 31 agosto p.v. la validità delle carte d’identità scadute senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza, o delle carte in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

La proroga riguarda sia le carte d’identità emesse su supporto cartaceo che quelle elettroniche (c.d. “CIE 2.0”) emesse, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, fino all’anno 2017.

Relativamente alla Carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a partire dall’anno 2016, si segnala, in particolare, che la proroga di validità potrà interessare le CIE rilasciate ai minori di anni tre che, in base all’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, prevedono una validità di tre anni

Per effetto della citata disposizione, rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio."

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