L'URP informa che il Ministero dell'Interno ha emanato, in data 31 luglio 2020, con nota prot. 0003904, la Circolare n.9/2020, recante: Decreto-legge 16 luglio 2020, n° 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (pubblicato in G.U.n.178 del 16/07/2020). - Rinnovo carta d'identità - Modifica art. 36, comma 7, del D.P.R. n#445/2000, indirizzata, tra gli altri, ai Prefetti della Repubblica.
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo della succitata circolare:
"Il Decreto - legge 16 luglio 2020, n.76, entrato in vigore il 17 luglio 2020, all'art. 24, comma 3, ha previsto la sostituzione dell'articolo 36, comma 7, del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il seguente: "7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "'regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima dei centottantesimo giorno precedente la scadenza.".
Si evidenzia che per favorire l'accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini mediante l'utilizzo della CIE, la norma in esame ha introdotto la possibilità di rinnovare le carte di identità cartacee e quelle elettroniche (versione 2007), anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza
Ciò premesso si invitano le SS.LL, a comunicare ai Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare."