Comunicazione della cessione di fabbricati

Articolo 2 del Decreto - Legge 20 giugno 2012 n.79

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 2 del decreto -

legge 20 giugno 2012, n.79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di

Fondo nazionale per il Servizio civile), che ha apportato modifiche in materia di comunicazione di cessione

fabbricati.


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sp;                   &nbs

p;   "Art. 2

          Comunicazione della

cessione di fabbricati



1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di

fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico

delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo  di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 

1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio  1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle

entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite

per la registrazione nel sistema informativo dei contratti  di cui al comma 1, nonche' dei contratti di

trasferimento aventi ad  oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo  5, commi 1,

lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,

n. 106,  quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.  59 del1978, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

3.

Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di  porzione di esso sulla base di un contratto, anche

verbale, non  soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione  all'autorita' locale di

pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12  del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere  assolto anche attraverso l'invio di un modello

informatico approvato  con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni  dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, che ne  stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.

4. Le

disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per  la comunicazione all'autorita' di pubblica

sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale  resta

fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3  sono definite le modalita' di trasmissione della

predetta  comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico  approvato con il medesimo

decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14  marzo 2011, n. 23, e'

soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6,  primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono

sostituite dalle  seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall'attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



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