Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 6 del decreto - legge 9 febbraio 2012
n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):
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"Art. 6
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Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono
effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di
documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le
comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto
di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui
all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attuazione del comma 1, lettera d)."