Decreto 25 Novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 4-bis, del decreto - legge n.34/2020, convertito dalla legge...

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L'URP informa che il Ministero dello  Sviluppo Economico ha approvato, con proprio decreto emanato in data 25 novembre 2020, Le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020 (allegato A al Decreto ministeriale succitato).

Per opportuna conoscenze dei soggetti interessati, si riporta qui di seguito il testo delle suddette Linee guida:

           

                                                                   " Allegato A (Articolo 1, comma 1, del presente decreto)

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge. n. 77/2020

1. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.

3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi,  nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.

4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;

d) successione mortis causa in corso di definizione.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021 .

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

7. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non é necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.

11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010.

12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto pub essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative .a livello regionale e l'ANCI regionale.

14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative."

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