Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,...

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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 7 settembre 2020, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del DPCM 7 settembre 2020:

                                                              "Art. 1

               Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Sono altresi' confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. L'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'art. 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «r) ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonche' al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo periodo le parole «sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono altresi' consentiti»; al terzo periodo la parola «altresi'» e' sostituita dalla seguente «parimenti»;

b) all'art. 1, comma 6, la lettera s) e' sostituita dalla seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;

c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva»;

d) all'art. 6, comma 6, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;

e) all'art. 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole «personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della polizia di Stato»;

f) l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) e' sostituito dall'allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto; g) l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e' sostituito dall'allegato 16 di cui all'allegato B al presente decreto;

h) l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) e' sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto;

i) dopo l'allegato 20 e' aggiunto l'allegato 21 di cui all'allegato D al presente decreto;

l) dopo l'allegato 21 e' aggiunto l'allegato 22 di cui all'allegato E al presente decreto.

 

                                                                                            Art. 2

                                                                                    Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

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