Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2020, n. 213

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.61 del 30 aprile 2020, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2020 n.213, recante: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019".

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Decreto 27 aprile 2020 n.213 del Presidente della Giunta Regionale::

 

                                                                                       Art. 1)

                                                                                 Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al l giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

                                                                                    Art. 2)

                                                      Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

a) accendere fuochi di ogni genere;

b) far brillare mine o usare esplosivi;

c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/segnalazione delle via di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. l comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

                                                                                    Art. 3)

               Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

                                                                                           Art. 4)

                                                                 Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L. R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell’ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all’art. 16 della legge regionale n. 53 del12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l’A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

                                                                                        Art. 5)

                                                                            Disposizioni Transitorie

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizione nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

                                                                                      Art. 6)

                                                                                    Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’ art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L R. n. 38 del12/12/2016.Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della legge n. 353/2000.

                                                                                     Art. 7)

                                                                                   Vigilanza

I Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

                                                                                 Art. 8)

                                                                       Osservanza delle norme

Ai fini dell’osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

                                                                              Art. 9)

                                                                        Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a -i dell’art. 6 della L.R. n.13/94.

                                                                                    Art. 10)

                                                                             Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

                                                                                 Art.11)

                                                                     Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia."

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